LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7028/2013 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. *****, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
T.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 143/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/03/2012 R.G.N. 702/2010;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
Che:
con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di Appello di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale di Lucca, ha accolto l’opposizione al ruolo ed alla cartella di pagamento proposto da T.A. nei confronti dell’INPS, diretto ad ottenere la declaratoria che esso ricorrente non era tenuto, quale amministratore di una società commerciale, agli obblighi contributivi derivanti dall’iscrizione alla gestione commercianti, nei confronti dell’INPS;
la Corte del merito ha ritenuto che l’opposizione fosse fondata in ragione della decadenza, ritenuta sostanziale, dal potere di iscrivere a ruolo il credito in cui era incorso l’INPS ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25;
solo al fine di motivare la compensazione delle spese ha poi dato rilievo alla complessa questione normativa ed interpretativa che ha condotto alla introduzione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, ed al superamento del precedente orientamento giurisprudenziale ad opera di Cass. SS.UU. n. 17076 del 2011 ed ha ritenuto che vi fosse la prova dei fatti costitutivi idonei a giustificare l’iscrizione del T. anche presso la gestione commercianti;
avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura, relativa alla violazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 429 c.p.c., per la affermata difformità tra dispositivo e motivazione;
T.A. è rimasto intimato;
il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
Che:
il motivo è inammissibile perchè privo di aderenza rispetto al contenuto della sentenza impugnata, posto che non vi è alcun contrasto tra il dispositivo di rigetto dell’appello proposto dall’Inps e la motivazione che ha accertato la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo del credito contributivo per effetto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, essendo avvenuta l’iscrizione a ruolo il 30.11.2007 a fronte di un accertamento ispettivo del 1.9.2005;
le affermazioni poste a base della compensazione delle spese di lite, finalizzate a giustificare, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la mancata applicazione della regola della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., pur in presenza di soccombenza, attengono ad aspetti ulteriori rispetto all’iter motivazionale che sorregge la decisione nel merito e non incidono in alcun modo sulla coerenza tra motivazione del rigetto dell’impugnazione e dispositivo in tal senso formulato;
non si provvede sulle spese del giudizio essendo rimasto solo intimato T.A.;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018