LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26470/2014 proposto da:
M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
DONIZETTI 20, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SCICCHITANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERGIORGIO MANCINELLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
TELESPAZIO S.P.A., C.A.T. CIRCOLO AZIENDALE TELESPAZIO, L.G.A., A.G., P.C.;
– intimati –
Nonchè da:
P.C., A.G., L.G.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 25 B, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
M.V., C.A.T. – CIRCOLO AZIENDALE TELESPAZIO, TELESPAZIO S.P.A.;
– intimati –
Nonchè da:
TELESPAZIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e MARIO MICELI, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 388/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe,che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l’Avvocato VINCENZO REDICO per delega verbale Avvocato ROSARIO SCICCHITANO;
udito l’Avvocato MARIO MICELI.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 388 pubblicata l’8.5.14, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto da Telespazio s.p.a., ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. M. e il C.A.T. (Circolo Aziendale Telespazio) nel periodo dal 17.2.93 al 28.2.05; ha respinto l’appello incidentale proposto dal M..
2. La Corte territoriale, pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza parziale (limitata all’an debeatur), ha dato atto di come il sig. M. avesse agito in giudizio per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato svolto dal 1993 in poi alle dipendenze di Telespazio s.p.a. o del C.A.T., nonchè per la condanna di Telespazio s.p.a. alla reintegra nel posto di lavoro e di tutti i convenuti in solido (tra cui anche i signori L., A. e P. citati ai sensi dell’art. 38 c.c., quali presidenti del C.A.T.), al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento dei danni e alla regolarizzazione contributiva.
3. Ha dato atto, inoltre, di come il Tribunale avesse dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e Telespazio s.p.a., condannando quest’ultima al pagamento delle differenze retributive da determinarsi nel prosieguo del giudizio, con rigetto di tutte le altre domande.
4. La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la natura subordinata dell’attività svolta dal M. a far data dal 1993 e consistita nella gestione degli impianti del C.A.T., secondo le disposizioni impartite dagli organi direttivi del Circolo, con stabile inserimento nell’organizzazione imprenditoriale dello stesso, la sottoposizione ad un orario determinato e la corresponsione di un compenso fisso a cadenza mensile; ha accertato come il C.A.T. avesse una autonoma struttura organizzativa, propri organi direttivi che impartivano disposizioni al M., e che versasse il compenso al predetto; ha quindi escluso qualsiasi ipotesi di interposizione di manodopera del C.A.T. rispetto a Telespazio s.p.a..
5. Ha respinto la domanda di reintegra, oggetto di appello incidentale del lavoratore, nei confronti di Telespazio s.p.a., in quanto priva della qualifica di datore di lavoro, e nei confronti del C.A.T., per la cessazione dell’attività risalente al 2005; ha parimenti respinto le domande nei confronti dei signori L., A. e P., non risultando atti dai medesimi compiuti in nome e per conto dell’Associazione, posto che costoro erano subentrati nella carica sociale ben dopo l’inizio del rapporto di lavoro del M..
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il sig. M., affidato a sette motivi, cui hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolati in un unico motivo, Telespazio s.p.a. ed i signori L., A. e P.. Il C.A.T. è rimasto intimato.
7. Il sig. M. e Telespazio s.p.a. hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso il sig. M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 435 c.p.c., comma 2, artt. 421 e 331 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio necessario processuale nel giudizio d’appello nei confronti del C.A.T…
2. Ha rilevato come il decreto del 13.3.2014 di anticipazione dell’udienza di discussione, emesso dalla Corte d’appello su istanza di Telespazio s.p.a., non fosse stato notificato al C.A.T. che nel giudizio di appello era stato dichiarato contumace.
3. Il motivo non può trovare accoglimento.
4. Il sig. M. ha allegato al ricorso in esame l’istanza di anticipazione dell’udienza di discussione nel giudizio di appello, presentata da Telespazio s.p.a., ed il decreto di anticipazione emesso dalla Corte territoriale il 13.3.2014, nonchè l’ordinanza dichiarativa della contumacia del C.A.T.. Effettivamente, non vi è prova della notifica al C.A.T. del suddetto decreto di anticipazione.
5. Occorre tuttavia considerare che il C.A.T. aveva cessato ogni attività già nel 2005, circostanza considerata pacifica nella sentenza d’appello e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, c.c. le associazioni non riconosciute, quale era il C.A.T., possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione. Posto che al giudizio di appello ha partecipato il sig. L., citato quale ultimo presidente della predetta associazione, il motivo di ricorso in esame risulta inammissibile per carenza di interesse.
6. Col secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, dei contratti e accordi collettivi di lavoro, per avere la Corte di merito escluso l’esistenza di una interposizione di C.A.T. rispetto all’effettivo datore di lavoro, Telespazio s.p.a., in base allo statuto del Circolo e ad una erronea valutazione delle prove testimoniali.
7. Il motivo è infondato.
8. Come più volte precisato da questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione”, (Cass. n. 195 del 2016; n. 26110 del 2015; n. 8315 del 2013; n. 16698 del 2010; n. 7394 del 2010). La differenza tra l’una e l’altra ipotesi va individuata nel fatto che solo la seconda censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.
9. La violazione di legge deve essere denunciata mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse, forniti dalla giurisprudenza di questa Corte o della dottrina prevalente, (Cass. n. 8153 del 2000).
10. Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo alle parole dei testimoni escussi e al contenuto dei documenti prodotti, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità, specie in ragione dello schema legale del vizio motivazionale di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (sentenza d’appello pubblicata l’8.5.2014).
11. Col terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, e dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata desunto la titolarità attiva del rapporto di lavoro in esame dallo statuto del Circolo, prova inidonea a tal fine e neanche invocata da Telespazio e dagli altri convenuti in primo grado a sostegno della autonomia imprenditoriale del Circolo medesimo.
12. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nell’ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.
13. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti sopra indicati. Peraltro, la sentenza impugnata ha escluso l’ipotesi di illecita interposizione di manodopera sulla base dell’intero materiale istruttorio, comprensivo di prove testimoniali e di prove presuntive.
14. Parimenti infondato è l’assunto di violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito affermato l’autonomia imprenditoriale e la titolarità del rapporto di lavoro in capo al Circolo utilizzando lo statuto prodotto dal ricorrente e neanche invocato da Telespazio s.p.a. e dagli amministratori del Circolo.
15. La violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, (Cass. n. 9707 del 2003; Cass. n. 919 del 1999). Nel caso di specie, l’indagine sull’autonomia organizzativa del Circolo, al fine della verifica sulla dedotta interposizione di manodopera, atteneva specificamente alla domanda proposta dal ricorrente.
16. Quanto alla legittima utilizzazione probatoria dello statuto prodotto dal ricorrente, occorre considerare che nel sistema processual-civilistico vigente opera il principio c.d. dell’acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza, ed il risultato della prova deve essere valutato indipendentemente dalla posizione della parte che l’abbia dedotta, sicchè ben può valere a dimostrare la fondatezza dell’assunto di una parte, quand’anche richiesta dall’altra, (Cass., S.U., n. 28498 del 2005; Cass. n. 15408 del 2004).
17. Col quarto motivo, la parte ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, in riferimento all’art. 421 c.p.c., per mancata ammissione in appello delle prove indispensabili, atte a dimostrare la provenienza da Telespazio s.p.a. dei fondi adoperati dal Circolo per il pagamento delle retribuzioni in favore del M..
18. Col quinto motivo, ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella provenienza da Telespazio s.p.a., mediante rimesse sul conto corrente del Circolo, dei fondi destinati a pagare le retribuzioni.
19. I due motivi, da esaminare congiuntamente, risultano infondati alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’ammissione dei mezzi di prova così come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 17097 del 2010, n. 27464 del 2006, n. 1554 del 2004, n. 11933 del 2003, n. 13910 del 2001).
20. Peraltro, in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche l’omesso esame di determinati elementi probatori.
21. Nel caso di specie, la Corte di merito ha esaminato il tema della provenienza dei fondi del Circolo e ciò che la parte ricorrente denuncia è il mancato ingresso delle proprie istanze istruttorie sul punto.
22. Col sesto motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., per avere la Corte escluso la responsabilità personale e solidale degli amministratori avvicendatisi alla guida del Circolo, benchè il sig. P. avesse direttamente svolto attività negoziale nei confronti del M. mentre i signori A. e L. erano stati gli unici amministratori del Circolo costituito nel 2002, avente identità distinta dal Circolo che aveva operato negli anni precedenti.
23. Il motivo non può trovare accoglimento.
24. La Corte d’appello si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c., comma 2, per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente”, (Cass. n. 26290 del 2007; Cass. n. 718 del 2006; Cass. n. 8919 del 2004).
25. La parte ricorrente ha sostenuto di avere allegato nella memoria integrativa del 19.4.06, depositata nel giudizio di primo grado, l’attività negoziale svolta dai predetti amministratori per conto del Circolo e concretizzatasi nella creazione di rapporti obbligatori quale il rapporto di lavoro col M.. Tale questione non risulta tuttavia dedotta anche col ricorso incidentale in appello e nessun riferimento è contenuto al riguardo nella sentenza impugnata che, al contrario, dà atto di come l’appellante incidentale non avesse “minimamente indicato, come era suo onere, quali fossero i singoli atti compiuti da coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione C.A.T., cui ricollegare la invocata responsabilità personale e solidale”.
26. Col settimo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 c.c., per avere la Corte di merito negato il risarcimento dei danni per omissioni contributive volto a tutelare l’aspettativa delle prestazioni assicurative.
27. Anche questa censura è infondata.
28. La sentenza impugnata si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14680 del 1999) che ha distinto le forme di tutela del lavoratore in ipotesi di omissioni contributive precisando come, prima della maturazione della prescrizione dell’obbligo contributivo, sussista, oltre all’azione diretta dell’Inps, anche la possibilità per il lavoratore di chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi in favore dell’Istituto medesimo (Cass. n. 720 del 1984) ovvero una pronuncia di mero accertamento dell’omissione contributiva (Cass. n. 3933 del 1979).
29. Una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi, il lavoratore ha anzitutto una ragione di danno risarcibile. Infatti, in generale l’art. 2116 c.c., comma 2, accorda al lavoratore un’azione risarcitoria del danno subito, consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante. L’azione risarcitoria può quindi essere esercitata nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto.
30. Prima di questo momento (e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi) il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (o addirittura, in caso di omissione totale dei contributi, è privo di alcuna posizione assicurativa). Tale mera potenzialità del danno comunque consente al lavoratore da una parte di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro, d’altra parte – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2630 del 2014; Cass. 22751 del 2004; Cass. n. 3963 del 2001; Cass. n. 5825 del 1995) di domandare una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno.
31. Correttamente la Corte di merito ha respinto la domanda risarcitoria, anche limitata alla condanna generica, mancando l’allegazione e la prova dell’intervenuta prescrizione dell’obbligo contributivo.
32. Per le considerazioni fin qui svolte, deve respingersi il ricorso principale proposto dal M..
33. Con ricorso incidentale, Telespazio s.p.a. ha censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., quanto alla mancata enunciazione delle ragioni legittimanti la compensazione delle spese di lite.
34. Occorre premettere che il procedimento in esame è stato instaurato con ricorso depositato il 12.1.2006 e trova quindi applicazione l’art. 92 c.p.c., nella versione anteriore a quella introdotta dalla L. n. 263 del 2005. Difatti, la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), ha modificato l’art. 92 c.p.c., comma 2, sostituendone il testo nel modo seguente: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. L’art. 2, comma 4, ha stabilito che “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, entrano in vigore il (1 marzo 2006) e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore”. Nel ricorso per cassazione è ritenuto erroneamente applicabile il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come introdotto dalla L. n. 69 del 2009, riferito ai giudizi instaurati a decorrere dal 4.7.09.
35. Secondo il testo dell’art. 92, comma 2, applicabile alla controversia in esame, la compensazione delle spese di lite era consentita per giusti motivi.
36. In riferimento all’art. 92 c.p.c., nel testo anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, questa Corte (Cass. n. 5828 del 2006) ha sostenuto che “In tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra, invece, nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella (ricorrente nella fattispecie) della sussistenza di giusti motivi, e il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l’esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il principio sancito dall’art. 111 Cost., comma 6, (a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, legge costituzionale n. 2 del 1999), secondo cui ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato. Il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è, d’altra parte, in contrasto con il principio dettato dall’art. 24 Cost., comma 1, giacchè il provvedimento di compensazione non costituisce ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente”, (cfr. anche Cass. n. 20457 del 2011; Cass. n. 406 del 2008).
37. Analoghe considerazione devono ripetersi quanto alla censura sulla regolazione delle spese di lite contenuta nel ricorso incidentale dei signori L., A., P..
38. Infondato è il ricorso incidentale dei predetti anche quanto alla dedotta violazione dell’art. 96 c.p.c..
39. Nella controversia in oggetto, la statuizione del giudice d’appello sulla “obiettiva controvertibilità delle questioni trattate”, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite, sorregge in maniera corretta, dal punto di vista logico e giuridico, la implicita esclusione di mala fede o colpa grave a carico del ricorrente in primo grado, sig. M., e quindi la valutazione di insussistenza dei presupposti della responsabilità di cui all’art. 96 c.p.c., comma 1, nei confronti del predetto.
40. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte “L’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 1) ovvero del difetto della normale prudenza (comma 2) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo e all'”an” ed al “quantum” dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici”, (Cass. n. 7674 del 2016; Cass. n. 327 del 2010).
41. In ragione del rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, si compensano le spese di lite del giudizio di legittimità. Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del C.A.T. rimasto intimato.
42. Si dà atto che ricorrono, nei confronti del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018
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