LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3179-2013 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.
*****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
– P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNA BATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CARLINO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– A.S., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO FARANDA, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
PA.AM., PI.BA., R.P.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 8709/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2012, R.G.N. 2588/2010.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza in data 18 gennaio 2012 la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello proposto dai lavoratori in epigrafe indicati e, per l’effetto, ha accolto la domanda svolta dai predetti dipendenti della società di trasporto aereo Alitalia SPA, allo scopo di vedersi riconosciuta l’anzianità contributiva per 52 settimane per tutti gli anni durante i quali aveva lavorato in regime di part time verticale;
2. per la Corte d’Appello nel rapporto di lavoro a part time verticale ciclico va riconosciuta l’anzianità contributiva annuale correlata, richiamando la pronuncia della CGUE 10.6.2010, resa nei procedimenti riuniti C-395396/08, B. ed altri, concernente fattispecie sovrapponibile a quella in esame (in base alla quale la clausola 4 dell’accordo quadro dev’essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell’anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive);
3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale hanno opposto difese, con controricorsi, P.G. e + ALTRI OMESSI, sono rimaste intimate.
CONSIDERATO
CHE:
4. l’Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il rapporto di lavoro svolto, alle dipendenze di Alitalia S.p.A., con le modalità del part time verticale ciclico consentisse l’accesso al trattamento pensionistico, con riconoscimento dell’anzianità contributiva anche per i periodi dell’anno senza prestazione lavorativa, nè versamento di retribuzione e di contributi previdenziali;
5. ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
6. la decisione della Corte di merito è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, con orientamento consolidato (v., fra le altre, Cass.nn.23948 e 24532 del 2015; nn.26662, 21376, 21207 e 8565 del 2016; nn. 4968 e 16677 del 2017), ha affermato, in tema di efficacia, a fini pensionistici, dei periodi non lavorati in caso di part time verticale, che i lavoratori con orario part time verticale ciclico hanno diritto all’inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro (si rinvia, per la più ampia motivazione, a Cass. n. 16677 del 2017 cit. ed anche per il rilievo che dalla disciplina comunitaria si evince la conferma del principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, pur immanente, nell’ordinamento interno, ai fini previdenziali);
7. peraltro, come già affermato da Cass. 6 luglio 2017, n. 16677, reputa il Collegio che il richiamo alla giurisprudenza comunitaria da parte di Cass. nn. 23948 e 24647 del 2015 e 8565 del 2016 debba intendersi non già nel senso di considerare la materia de qua direttamente assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva n. 97/81/CE (la Corte di Giustizia non manca di chiarire che quest’ultima concerne esclusivamente “le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale”: cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno ed altri, p. 42), bensì nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale immanente nell’ordinamento interno ai fini previdenziali;
8. le spese seguono la soccombenza e vengono regolate come da dispositivo;
9. non si provvede alla regolazione delle spese per le parti rimaste intimate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018