LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9244-2014 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13 (c/o CENTRO CAF), presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE AMATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati VINCENZO TRIOLO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 423/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/04/2013 R.G.N. 1040/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 2921/2009 accoglieva la domanda proposta da C.A. avente ad oggetto il diritto all’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2002-2003 e condannava l’Inps al pagamento in favore della ricorrente della metà delle spese processuali liquidate in Euro 600, compensando l’altra metà. La Corte d’Appello di Salerno con sentenza 981/2009 ritenuto corretto il computo delle spese quantificate dall’appellante e l’insussistenza di ragioni di compensazione delle spese del primo grado, in parziale riforma della decisione impugnata, riliquidava quest’ultime per intero conformemente alla richiesta della parte, tranne gli onorari dimezzati L. n. 794 del 1942, ex art. 4; compensava invece per intero le spese del grado d’appello in ragione del parziale accoglimento del gravame. Quest’ultima sentenza veniva impugnata dalla C. con ricorso per cassazione che veniva accolto con sentenza n. 7488/2012 con la quale questa Corte di Cassazione, rilevato che non risultava congruamente motivata la decisione di dimezzare gli onorari, ritenuto assorbito il motivo relativo alla compensazione delle spese dell’appello, cassava la sentenza n. 981/2009 e rinviava la causa alla Corte di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Con sentenza numero n. 423/2013, resa in sede di rinvio, la Corte di Appello di Salerno riconosceva che non potesse applicarsi il dimezzamento solo eccezionalmente previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 4 per cui, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannava l’Inps al pagamento integrale delle spese processuali del primo grado nuovamente liquidate in Euro 2836,12. Per quanto riguarda invece la questione della compensabilità delle spese del grado successivo al primo, ritenuto di poter fare riferimento alla formulazione dell’art. 92 c.p.c. come risultante a seguito della novella ex L. n. 263 del 2005, la Corte riteneva che sussistessero giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese alla luce della normativa (D.L. n. 16 del 2004, art. 1 conv. in L. n. 77 del 2004 che aveva novellato il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 7 conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003) in base alla quale l’Inps era obbligato a procedere al disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo dove emergevano incongruenze nel raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupati, a seguito di stima tecnica disposta a mezzo di visita ispettiva. Pertanto la Corte, riliquidate le spese processuali del primo grado, compensava per intero tra le parti le spese processuali dei gradi successivi al primo (appello, cassazione e giudizio di rinvio). Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.A. affidando le proprie censure ad un motivo. L’INPS ha rilasciato delega in calce alla copia notificata del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., vecchio e nuovo testo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che l’appello proposto avverso l’originaria sentenza del tribunale di Salerno era stato integralmente accolto sia per la compensazione disposta in ragione della metà, sia per la errata quantificazione delle spese; l’Inps non aveva invece impugnato la decisione di primo grado sotto alcun profilo e l’oggetto del giudizio di appello era riferito esclusivamente al regime delle spese del giudizio di primo grado; talchè ove non fosse stato proposto appello la ricorrente avrebbe dovuto sopportare un danno di Euro 2236,27 rispetto alla liquidazione operata in primo grado; la Corte non poteva riesaminare il merito relativo alla natura della controversia. 2.- Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Va chiarito in premessa che il potere giudiziale di disporre la compensazione delle spese era regolato nel caso in esame dall’art. 92 c.p.c. come riscritto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006) in quanto il ricorso introduttivo della lite era stato depositato il 23.4.2008; pertanto, in mancanza di reciproca soccombenza, il potere di compensare le spese era subordinato all’esistenza di “giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione”; non poteva applicarsi invece nè la normativa codicistica precedente, la quale non richiedeva di indicare specificamente i giusti motivi nella motivazione (su cui S.U. n. 20598 del 30 luglio 2008); nè la normativa successiva (introdotta dalla L. n. 69 del 2009 a decorrere dal 4.7.2009) la quale prevedeva che il medesimo potere fosse subordinato all’esistenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione” (prima della ulteriore modifica intervenuta con D.L. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162 secondo cui la compensazione è possibile, in mancanza di reciproca soccombenza, solo “nel caso di assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”). In secondo luogo va ricordato che nel caso di specie l’esito del giudizio di primo grado era stato totalmente vittorioso per la lavoratrice. Non ricorreva perciò reciproca soccombenza. Del pari vittorioso per la ricorrente era stato il giudizio d’appello, il primo giudizio di cassazione ed il successivo giudizio di rinvio, il cui oggetto era limitato alla quantificazione delle spese, e che avevano portato a riconoscere, dopo 4 giudizi, che non fosse dovuto il dimezzamento degli onorari di procuratore L. n. 794 del 1942, ex art. 4. I giusti motivi, necessari per poter derogare al principio di soccombenza e disporre la compensazione delle spese in favore dell’INPS, di tutti giudizi successivi al primo, non potevano invece farsi discendere dalla natura del procedimento e dalle previsioni della normativa (D.L. n. 16 del 2004, art. 1 conv. in L. n. 77 del 2004 che aveva novellato il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 7 conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003) in base alla quale l’Inps sarebbe stato obbligato a procedere al disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo dove emergevano incongruenze nel raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupati, a seguito di stima tecnica disposta a mezzo di visita ispettiva; dal momento che le determinazioni assunte dall’INPS nei riguardi della ricorrente si sono comunque rivelate prive di fondamento in giudizio; e la lavoratrice non potrebbe subire effetti pregiudizievoli, neppure nella regolazione delle spese processuali relative alla propria controversia, dai comportamenti illeciti tenuti dal datore di lavoro nei confronti dell’INPS in relazione a differenti lavoratori. 3.- Onde la decisione assunta in proposito con la sentenza impugnata risulta sfornita di una congrua giustificazione; l’esito finale della lite dovendo invece comportare il pagamento delle spese processuali in base al principio di causalità e soccombenza ex art. 91 c.p.c. non sussistendo alcun presupposto per la compensazione ex art. 92 c.p.c.. 4.- Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di accogliere il ricorso con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa nel merito con la liquidazione in favore della ricorrente delle spese processuali relative a ciascun grado di giudizio nella misura complessiva di cui al dispositivo, tenuto conto delle tariffe di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, posto che in base all’orientamento affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 17405/2012) “In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41 il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata”. 5.- Deve essere inoltre affermato che, ai fini della quantificazione delle spese processuali, il valore delle cause aventi ad oggetto un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato non può ritenersi indeterminabile in quanto invece esso è relativo al massimo ad una annualità di rapporto. 6.- L’istanza di distrazione a favore dell’Avv. Tommaso Amato, contenuta nella memoria ex art. 384 c.p.c. presentata dalla Avv. Felice Amato, non può essere accolta in quanto non proviene dallo stesso procuratore beneficiario; mentre l’avv. Felice Amato ha dichiarato di voler rinunciare alla distrazione precedentemente richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida le spese di primo grado nella misura già indicata nella rispettiva sentenza, liquida le spese del giudizio d’appello in Euro 800 per compensi professionali, quelle del primo giudizio di legittimità nella misura di Euro 600 per compensi professionali, in Euro 600 quelle del giudizio di rinvio per compensi professionali, e quelle del presente giudizio di legittimità nella misura di Euro 600 per compensi professionali, il tutto oltre ad esborsi nella misura di Euro 200 per ciascuno dei quattro giudizi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018