LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21598/2016 proposto da:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, C.F. *****, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
N.A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1664/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2016 R.G.N. 3588/2013.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. La dott.ssa N.A.P., già dipendente della AGENSUD dal 15.4.1982 fino al 30.11.1995, data del suo transito alle dipendenze del Ministero dello Sviluppo Economico, con inquadramento in categoria C, proponeva ricorso al Giudice del lavoro di Roma rivendicando il diritto alla equiparazione del suo trattamento stipendiale a quello percepito dal personale del soppresso ruolo ad esaurimento – Ispettore Generale – a decorrere dal 16.2.1999 e con condanna del Ministero al pagamento delle relative differenze retributive.
2. La domanda veniva accolta dal Giudice del lavoro di Roma con sentenza n. 7328 del 23.4.2010. A seguito del passaggio in giudicato di tale sentenza, il Ministero, con decreto direttoriale del 19.11.2010, rideterminava il trattamento economico spettante alla N., la quale, tuttavia, ritenendo che le fossero state corrisposte differenze retributive inferiori al dovuto, agiva per ottenere l’esatta quantificazione in esecuzione della sentenza di condanna ge n.ca. Deduceva che il Ministero, nel calcolare lo stipendio spettante, aveva erroneamente congelato gli scatti stipendiali biennali al 31.12.1988 anzichè al 30.11.95, come invece previsto dal CCNL 16.5.95 (art. 31, comma, 6) per il personale del soppresso ruolo ad esaurimento, mentre la riconosciuta “equiparazione” con decorrenza dal 16.2.1999 avrebbe dovuto comportare la rivalutazione dell’anzianità di servizio (sin dalla originaria assunzione presso AGENSUD a decorrere dal 15.4.82) secondo gli stessi criteri previsti per il personale del soppresso ruolo ad esaurimento.
3. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dalla N., condannava il predetto Ministero al pagamento della somma di Euro 58.033,06, quantificata fino al 31.7.2011, a titolo di differenza tra lo stipendio in godimento al 16.2.99 e lo stipendio degli ex Ispettori Generali del ruolo ad esaurimento.
4. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di Roma, la quale argomentava, da un lato, che le norme citate nel ricorso in appello dal Ministero (D.L. 6 giugno 1981, n. 283, conv. in L. 6 agosto 1981, n. 432; D.L. 27 settembre 1982, n. 681, conv. in L. 20 novembre 1982, n. 869; D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, conv. in L. 8 marzo 1985 n. 72) si limitavano a stabilire gli aumenti spettanti ai Dirigenti e agli Ispettori Generale del r.e., fissandone la decorrenza, ma non supportavano l’assunto secondo cui l’anzianità pregressa sarebbe valutabile solo per coloro che alla data del 1.1.83 rivestivano quella qualifica e, dall’altro, che la questione relativa all’esistenza di previsioni limitative avrebbe dovuto porsi nel giudizio definito con sentenza n. 7228/2010, restando insuscettibile di proposizione nel giudizio relativo al quantum, poichè il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
5. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dello Sviluppo Economico propone ricorso affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la N., che ha altresì depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO CHE:
1. Con unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, artt. 10,11 bis e 12, conv. in L. 6 agosto 1981, n. 432; del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, art. 2, conv. in L. 20 novembre 1982, n. 869; dell’art. 31, comma 6, CCNL comparto Ministeri del 16 maggio 1995; del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 48, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
1.1. Deduce l’Amministrazione ricorrente che il D.L. n. 681 del 1982, conv. in L. n. 869 del 1981, aveva disposto, all’art. 2, la valutazione degli anni di servizio effettivo di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nella carriera direttiva fino al 31 dicembre 1982; che tale decreto era poi stato integrato dalla L. 8 marzo 1985, n. 72, che, all’art. 3 bis, aveva previsto la valutazione, ai fini economici, con decorrenza dal 1.1.83 degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo comunque reso allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva; che tale speciale disciplina era applicabile solo a coloro che alla data del 1.1.83 rivestivano la qualifica di dirigente e al personale ad esso collegato, quale quello del ruolo ad esaurimento, e non poteva essere applicata successivamente a tale data e al restante personale della carriera direttiva.
1.2. Rappresenta quindi l’Amministrazione che un dipendente che avesse conseguito il passaggio alla qualifica ad esaurimento successivamente al 1.1.83 non avrebbe avuto la valutazione prevista dalla L. n. 869 del 1982, come integrata dalla L. n. 72 del 1985, art. 3 bis, ossia la valutazione della anzianità di servizio; che era dalla nomina alla qualifica ad esaurimento che decorreva la progressione per classi e scatti che ha poi determinato la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in applicazione dell’art. 31, comma 6, CCNL del comparto Ministeri; che, in sede di applicazione dell’art. 31, comma 6, cit., non vi è stata alcuna valutazione dell’anzianità di servizio, ma è stato trasformato il valore degli aumenti biennali (classi e scatti) in godimento dagli ispettori generali alla data del 30 novembre 1995, scaturiti dallo sviluppo di carriera, in R.I.A.; che, dunque, la R.I.A. del personale del ruolo ad esaurimento è data dalla anzianità nella qualifica e non dall’anzianità di servizio.
1.3. Rileva il Ministero che la N. aveva prestato servizio presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD), struttura nella quale non era prevista la figura dell’Ispettore generale, e che l’inquadramento nei ruoli ministeriali era avvenuto, con decorrenza 13 ottobre 1993, in applicazione del D.L. n. 32 del 1995, conv. in L. n. 104 del 1995, che ha disciplinato l’inquadramento del personale della soppressa AGENSUD nelle Amministrazioni statali.
1.4. Deduce che il Giudice di appello non aveva accertato nè valutato che l’unica norma applicabile alla fattispecie è il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 48, che prevede, al primo comma, che nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data e, al secondo comma, che per i passaggi conseguenti all’applicazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 4, nonchè per quelli di cui al D.L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 1981, n. 432, continua ad applicarsi la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 25.
2. Il ricorso è fondato.
3. Preliminarmente, va respinta l’eccezione, formulata dalla controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per non avere il Ministero impugnato la statuizione, costituente autonoma ratio decidendi, secondo cui ogni questione relativa al riconoscimento dell’anzianità pregressa avrebbe dovuto costituire oggetto di accertamento nel giudizio relativo all’an debeatur.
3.1. Non risulta dalla sentenza impugnata che avessero costituto oggetto di domanda e di accertamento nel giudizio definito con la sentenza n. 7328/2010, posta a base del successivo giudizio relativo al quantum, la ricostruzione di carriera con accertamento del diritto al maturato economico per classi e scatti degli Ispettori Generali del soppresso ruolo ad esaurimento e il ricalcolo della R.I.A. al 1 dicembre 1995 e neppure la questione del congelamento degli scatti al 31.12.88 anzichè al 16.5.1995. Solo un accertamento positivo, ossia di avvenuto riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera (in ipotesi) contenuto nella sentenza costituente giudicato esterno avrebbe precluso la successiva contestazione, da parte del Ministero, nel giudizio sulla liquidazione, delle componenti e della misura della retribuzione spettante. Risulta, al contrario, dalla sentenza impugnata che il giudicato ha riguardato unicamente il riconoscimento della equiparazione stipendiale con effetto dal 16.2.1999 al trattamento stipendiale attribuito al personale del soppresso ruolo ad esaurimento (qualifica che l’odierna ricorrente non ha mai posseduto) e che la causa petendi originariamente prospettata a fondamento della domanda di accertamento verteva – come dedotto nel controricorso – sulla “equivalenza delle funzioni svolte” e sul “paritario inquadramento nell’unica categoria C3”. Legittimamente, dunque, il Ministero poteva introdurre nel giudizio sul quantum le eccezioni vertenti sulla ricostruzione del trattamento economico, nelle sue specifiche componenti, contestando le voci rivendicate in questa sede dalla N., a seguito della liquidazione operata dal Ministero in esecuzione del giudicato.
4. Come è noto, il legislatore del 1972, nel riordinare i ruoli organici della carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, con il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, aveva istituito (art. 60, comma 3) un apposito ruolo relativo agli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nelle nuove carriere dirigenziali, prevedendo in loro favore la conservazione “ad esaurimento” delle preesistenti qualifiche di Ispettore generale e di Direttore di divisione entro i limiti della nuova dotazione organica, nonchè riconoscendo loro (art. 61) un trattamento economico pari ai quattro/quinti di quello spettante, rispettivamente, ai dirigenti superiori ed ai primi dirigenti con pari anzianità di qualifica. La IX qualifica funzionale era stata invece istituita dal D.L. n. 9 del 1986, art. 2, convertito in L. n. 78 del 1986, con fissazione del relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% (e poi al 92% in base D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 4) di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento.
4.1. Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, ha previsto che “il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonchè compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo” (si veda oggi, in senso assolutamente analogo, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3).
4.2. Dunque, sono state conservate le qualifiche al personale che le rivestiva, sono state descritte le funzioni attribuite a quest’ultimo in termini analoghi a quelle relative al personale della IX qualifica ed è stato stabilito che il trattamento economico fosse definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all’art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 29 del 2003, mantenendosi, quindi, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle mansioni, una considerazione separata delle ex qualifiche ad esaurimento, sia quanto alla descrizione delle mansioni, che con riguardo alla qualificazione delle stesse e al trattamento economico attribuito, rispetto alla IX qualifica funzionale.
4.3. Un diverso percorso normativo ha, dunque, connotato nel tempo la disciplina del personale direttivo del soppresso ruolo ad esaurimento, fino a quando, con l’art. 13, comma 1, del CCNL del Comparto Ministeri del 16.2.1999 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 2000-2001), è stato previsto l’accorpamento delle preesistenti nove qualifiche funzionali in tre aree ed è stato espressamente inserito nell’area C anche “il personale del ruolo ad esaurimento”.
4.4. La diversità di regime economico era stata già sancita dal CCNL comparto Ministeri del 16.5.1995 che, all’art. 31, aveva dettato una disciplina specificamente riferibile al solo personale delle qualifiche direttive ad esaurimento, prevedendo, tra l’altro, al comma 6, che “le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti dal 1 dicembre 1995. Il valore degli aumenti biennali in godimento al 30.11.1995, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dall’applicazione del D.L. n. 123 del 1990, art. 6, comma 1, convertito dalla L. n. 29 del 1991, ed ai valori percentuali dei relativi aumenti biennali”.
5. Il maturato economico per classi e scatti degli Ispettori Generali del soppresso ruolo ad esaurimento, da cui era scaturita la R.I.A. calcolata al 1 dicembre 1995, non derivava dalla sola anzianità di servizio, ma era legato alla personale carriera di detto personale, ed infatti la L. n. 869 del 1982, integrata dalla L. n. 72 del 1985, art. 3 bis, applicabile a coloro che rivestivano la qualifica di Dirigente Generale, Dirigente Superiore, Primo Dirigente, Ispettore Generale r.e. e Direttore di divisione r.e., escludeva che i servizi resi in qualifiche inferiori potessero essere valutati come resi nella stessa qualifica rivestita al 1 gennaio 1983. Nessun elemento normativo consente di estendere la previsione contenuta nell’art. 31, comma 6, CCNL del 16.5.1995 al personale della ex carriera direttiva, essendo previsione dettata soltanto per il personale del ruolo ad esaurimento: per i primi il D.P.R. n. 266 del 1987, (modificato dal D.P.R. n. 494 del 1987, art. 13) ha soppresso il meccanismo degli scatti biennali, con trasformazione dell’ammontare maturato al 31.12.88 in retribuzione individuale di anzianità, soggetta soltanto ad un eventuale aggiornamento in sede contrattuale. Pertanto, diversi sono i meccanismi della R.I.A. e degli scatti biennali previsti per le due categoria di personale, fermo restando che l’anzianità di servizio è sempre rimasta valutabile in entrambi i casi.
6. Giova ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 228 del 1997 ha ritenuto che, a differenza dei funzionari di nona qualifica funzionale, quelli appartenenti alle qualifiche ad esaurimento hanno mantenuto una peculiarità e temporaneità di posizioni giuridiche e di qualifica, nonchè di trattamento economico che si ricollegano allo “status” ed alle qualifiche ad esaurimento e alle aspettative di carriera maturate nel precedente ordinamento ed ha affermato che la scelta operata dal legislatore di accordare un particolare trattamento alle qualifiche ad esaurimento non comporta alcuna violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A., basandosi essa sul riconoscimento di un maggiore profilo attitudinale derivante dalla esperienza precedente e dalla qualifica rivestita, nè si pone in contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost., in quanto tiene conto delle differenze di esperienze professionali e di livelli giuridici e retributivi.
7. Alla luce di quanto sopra, deve escludersi che il diritto alla equiparazione stipendiale, riconosciuto per effetto di sentenza passata in giudicato, con effetto dalla data dell’avvenuto accorpamento in C3 dell’una e dell’altra categoria di personale, possa comportare una ricostruzione di carriera con valutazione virtuale della pregressa anzianità di servizio come se il funzionario di XI q.f. l’avesse maturata nella qualifica direttiva del ruolo ad esaurimento.
7.1. La riconosciuta equiparazione per effetto di sentenza passata in giudicato giustifica la riliquidazione di differenze stipendiali del trattamento di base, peraltro già riconosciute dal Ministero, ma non il riconoscimento della R.I.A. calcolato con gli stessi parametri del personale direttivo del soppresso r.e., stante il diverso regime normativo che ha regolato tale categoria di personale, nonchè – per quanto qui rileva – la trasformazione di scatti e classi di stipendio in retribuzione individuale di anzianità. Ne consegue che la liquidazione del quantum conseguente alla riconosciuta equiparazione stipendiale (di cui al giudicato che regola la fattispecie) non può che operare il congelamento degli scatti biennali e delle classi di stipendio al 31 dicembre 1988 anzichè – come preteso – al 30 novembre 1995.
8. In conclusione, va affermato il principio che, in caso di equiparazione stipendiale del personale della ex IX qualifica funzionale (ora C3) al personale direttivo del soppresso ruolo ad esaurimento, riconosciuta per effetto di sentenza passata in giudicato, l’equiparazione non può comprendere le componenti del trattamento retributivo che presuppongono il possesso di una pregressa anzianità nella qualifica del ruolo ad esaurimento.
9. Per tali assorbenti motivi, la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, avendo il Ministero già provveduto alla liquidazione delle differenze stipendiali con esclusione degli incrementi non spettanti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto della originaria domanda.
10. In considerazione della diversa soluzione adottata dai giudici di merito, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Ministero ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018