LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18870-2015 proposto da:
IL QUOTIDIANO DI PUGLIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato MATTEO FUSILLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GIORDANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 344/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/02/2015, R.G.N. 1744/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;
udito l’Avvocato MATTEO FUSILLO;
FATTI DI CAUSA
1.1. Con sentenza n. 344/2015 la Corte di appello di Bari, quale giudice del rinvio a seguito di decisione di questa Corte n. 21520/2012, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecce condannava il Quotidiano di Puglia S.p.A. al pagamento in favore di D.P.G. della retribuzione globale di fatto in godimento prima della sospensione del rapporto di lavoro con la Edilsalento s.r.l. con esclusione del compenso per lavoro straordinario forfetizzato e detratto quanto già corrisposto per le medesime ragioni creditorie, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
1.2. Riteneva la Corte territoriale che sussistesse la prova della natura subordinata quale collaboratore fisso del rapporto di lavoro tra il D.P. e la Edilsalento (società cedente) e che la Alfa Editoriale s.r.l., poi Quotidiano di Puglia s.p.a. (società cessionaria) fosse tenuta al pagamento delle differenze retributive rivendicate per effetto di detta natura del rapporto con il solo scomputo della voce stipendiale relativa allo straordinario forfetizzato (per non esservi stata specifica censura sul punto in sede di giudizio di legittimità e in ogni caso per essere condivisibili le ragioni espresse sul punto da giudice del precedente gravame).
2. Per la cassazione della sentenza ricorre il Quotidiano della Puglia S.p.A. con due motivi.
3. D.P.G. resiste con controricorso.
4. Successivamente la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta, ex art. 391 c.p.c., l’estinzione del processo, senza pronuncia sulle spese vista l’accettazione manifestata da parte controricorrente.
2. Il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018