Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27684 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3901/2017 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Otranto n.23, presso lo studio dell’avvocato Volpini Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7754/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2018 dal cons. ACIERNO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Andrea Volpini che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza 10369/2016 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.S. avverso la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso proposto contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo che il giudizio d’appello doveva essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione, alla stregua del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015. Nella specie, l’impugnazione era stata depositata il 8/10/2015, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 20/8/2015, ancorchè fosse stata notificata il 30/9/2015.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, denunciando, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 142 del 2015 art. 27; D.Lgs. n. 150 del 2011 art. 19; art. 702 quater c.p.c., laddove la Corte territoriale dal termine “ricorso” di cui al citato art. 19 ha fatto discendere l’obbligo di introdurre il gravame con ricorso anzichè con citazione.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, quale sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f, (entrato in vigore il 30/9/2015) dispone che: “Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinan.za che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’appello”.

Ora, il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, non vale a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone il rispetto del termine di trenta giorni alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. n. 10972/2018; n. 9360/2018; n. 3114/2018; n. 23108/2017; n. 17420/2017, rv. 644940-01; n. 26326/2014). E ciò in quanto, al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione.

Nella specie, applicando detto principio, deve ritenersi la tempestività del gravame, visto che, a fronte della comunicazione della pronuncia del Tribunale in data 20/8/2015, risulta che la notifica dell’atto d’appello è avvenuta il 30/9/2015.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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