Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27685 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21150/2014 proposto da:

E.A., nella qualità di liquidatore della ***** s.r.l.

in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n. 21, presso lo studio dell’avvocato Tomassini Francesca, rappresentato e difeso dall’avvocato Siniscalchi Mariacarmela, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Coface Finanz GmbH, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n. 294, presso lo studio dell’avvocato Vallefuoco Valerio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati De Falco Raffaele, Redaelli Luigi Sergio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Commercio e Finanza S.p.a. in A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi n. 16, presso lo studio dell’avvocato Zappalà Andrea, rappresentata e difesa dall’avvocato Troianiello Immacolata, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione;

– intimato –

e nei confronti di:

REV – GESTIONE CREDITI S.p.A., in persona della mandataria e procuratrice speciale “Finint Revalue S.p.A.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi n. 16, presso lo studio dell’avvocato Zappalà Andrea, rappresentata e difesa dall’avvocato Troianiello Immacolata, giusta procura in calce all’atto di intervento;

– intervenuto –

avverso la sentenza n. 54/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2014;

lette le memorie ex art. 378 c.p.c., del controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2018 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l’improcedibilità e, in subordine, il rigetto;

udito, per la controricorrente Commercio e Finanza, l’Avvocato L.

Troianiello che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 18, avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società ***** s.r.l. in liquidazione, proposto dal liquidatore E.A..

2. Il giudice d’appello, dopo aver dichiarato ammissibile l’intervento della società Coface Finanz Gmbh (quale terzo interessato, ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 9), ha ritenuto che, pur sussistendo una violazione del diritto di difesa – in quanto, a seguito dell’abbreviazione dei termini disposta per l’imminente scadenza dell’anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese (avvenuta in data 13/11/2012), la notifica del ricorso e pedissequo decreto L. Fall., ex art. 15, si era perfezionata per mancato ritiro, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., “successivamente alla data fissata per l’udienza di comparizione (5.11.2013 poi rinviata al 7.11.2013) ma prima della data della Camera di consiglio (12.11.2013)” – tuttavia essa non comportasse la radicale nullità della sentenza di fallimento, ma abilitasse semplicemente la parte a proporre in grado di appello “tutte le eccezioni e deduzioni che avrebbe potuto proporre in primo grado”. E quindi, esaminando gli ulteriori motivi di reclamo – afferenti il difetto di legittimazione attiva del creditore istante Commercio e Finanza S.p.a. e la sussistenza dello stato di insolvenza – li ha rigettati entrambi.

3. Avverso la sentenza d’appello la ***** s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso affidato a sei motivi, cui hanno resistito con controricorso la Coface Finanz GmbH e la Commercio e Finanza S.p.a. in A.S., mentre l’intimata curatela del Fallimento ***** S.r.l. in Liquidazione non ha svolto difese.

4. Con “atto di intervento ex art. 105 e 111 c.p.c.” notificato alle altre parti in data 07/05/2018, la società REV – GESTIONE CREDITI S.p.A., è intervenuta in giudizio “quale successore a titolo particolare nel diritto nella titolarità della Commercio e Finanza S.p.a. in A.S.”, associandosi alle conclusioni da essa rassegnate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso – così articolati: “1. Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 18,comma 9; 2. Violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. e del principio del contraddittorio garantito dall’art. 6 della CEDU e dall’art. 111 Cost.; 3. Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, in relazione al decreto di abbreviazione a sette giorni del termine L. Fall., ex art. 15; 4. Violazione della L. Fall., art. 10, in relazione all’assunta natura devolutiva del reclamo fallimentare nell’ipotesi di società cancellata da oltre un anno dal Registro delle Imprese; 5. Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 6, in ordine alla legittimazione attiva della Commercio e Finanza S.p.a.; 6. Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 5, in ordine alla assunta esistenza dello stato di insolvenza” – va esaminata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione, sollevata nelle difese di tutte le controparti.

2. L’eccezione è fondata.

3. Invero, dagli atti di causa risulta che la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata al ricorrente a cura della cancelleria a mezzo PEC, ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, in data 14/03/2014, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo in data 27/08/2014, ben oltre il termine perentorio di trenta giorni prescritto dalla L. Fall., stesso art. 18, comma 14.

4. Sul punto è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte per cui “la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.L. Fall.” (Sez. 1, Sent. n. 10525 del 2016; conf. Ord. nn. 2315, 13529, 14972 e 23575 del 2017; cfr. in precedenza Cass. 23526/2014 con riguardo all’impugnazione in cassazione ex art. 348-ter c.p.c.).

5. E’ stato infatti chiarito che la menzionata modifica dell’art. 133 codice di rito ad opera del D.L. n. 90 del 2014, art. 45,comma 1, lett. b), riguarda solo le notifiche che vengono effettuate su impulso di parte, e non incide invece sulle norme processuali – di carattere derogatorio e speciale – in base alle quali la notifica deve essere effettuata a cura della cancelleria, come appunto la L. Fall., art. 18 (che richiama l’art. 17) ove, stanti le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, si reputa che la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata anche dalla comunicazione in forma integrale, al pari della notificazione (cfr. anche la L. Fall., art. 99, u.c., nonchè l’art. 348-ter c.p.c., art. 669-terdecies c.p.c., comma 1 e art. 702-quater c.p.c.); al tempo stesso, è stato precisato che l’operatività di tale principio vale solo per il periodo successivo alla modifica dell’art. 45, disp. att. c.p.c., ad opera del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 122, che ha imposto la comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria (Sez. 1, 09/10/2017 n. 23575).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore delle parti costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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