LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. IOFRFIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18558/2014 proposto da:
***** s.a.s. *****, già ***** s.a.s. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore; M.M., in proprio e nella qualità di socio accomandatario di *****; PGE Energy AG, in persona del legale rappresentante B.F.A., in qualità di socio accomandatario di *****;
elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Vescovio n. 21, presso lo studio dell’avvocato Manferoce Tommaso, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Goria Camillo, Occhionero Gianleo, giusta procure a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Fallimento s.a.s. ***** ***** e dei suoi soci accomandatari M.M. e PGE Energy AG, in persona del Curatore dott. S.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Asiago n.8, presso lo studio dell’avvocato Santarelli Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Irrera Maurizio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1154/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/06/2014;
lette le memorie dei ricorrenti ex art. 378 c.p.c.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2018 dal cons. Dott. VELLA PAOLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’inammissibilità del primo motivo in subordine rigetto, assorbiti i restanti motivi;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato G. Occhionero che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per il controricorrente Fallimento *****, l’Avvocato S.
Santarelli che ha chiesto l’inammissibilità.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Torino ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 18 proposto dalla società ***** s.a.s. ***** (già ***** s.a.s. *****) e dai soci accomandatari M.M. e PGE Energy AG, società di diritto svizzero, avverso la loro declaratoria di fallimento ad opera del Tribunale di Asti, a seguito della revoca L. Fall., ex art. 173 del concordato preventivo originariamente proposto come concordato di gruppo e poi proseguito separatamente da alcune delle società coinvolte.
2. I reclamanti avevano contestato le statuizioni del Tribunale di Asti in punto di: 1) inammissibilità della modificazione della proposta perchè irrituale e tardiva; 2) non fattibilità giuridica della proposta; 3) non veridicità dei dati aziendali e impossibilità di ricostruire le movimentazioni finanziarie.
3. Il giudice d’appello, pur ritenendo fondato il primo motivo, ha respinto le ulteriori censure.
4. Avverso detta decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi, cui la curatela del Fallimento della società e dei due soci accomandatari ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 160,161,162 e 173, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si lamenta che erroneamente il giudice d’appello avrebbe affermato l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo “sul rilievo che l’assenza di causa giustificatrice del flusso finanziario c.d. “Iugas” incideva sui profili di liceità dello stesso, consistenti nel non essere in alcun modo stati considerati gli eventuali diritti di creditori e soci su tale posta attiva”, quando invece si era di fronte ad “un impegno valido ed efficace idoneo a vincolare il terzo” finanziatore, al più sindacabile sotto il profilo del “buon esito” dell’operazione.
2. Con il secondo mezzo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 160 e 161 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”, ci si duole dell’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nell’esaminare “anche il profilo relativo al flusso finanziario c.d. “quattro Assets” che, pacificamente, proprio perchè privo di attestazione, non faceva parte della proposta”, e ciò a prescindere dall’erronea affermazione, anche in questo caso, della mancanza di causa del conferimento.
3. La curatela controricorrente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per avere la ricorrente omesso di censurare tutte le ragioni su cui si fonda la pronuncia impugnata.
4. L’eccezione merita accoglimento, poichè delle quattro rationes decidendi sulle quali si fonda la decisione del giudice d’appello (sviluppate, segnatamente, le prime due a pag. 31 e ss., la terza a pag. 34 e la quarta a pag. 35) risulta impugnata in questa sede solo quella afferente la pretesa illiceità – per mancanza di causa – della finanza esterna denominata “Iugas” e “quattro Assets”.
5. Invero, nell’ampia motivazione della sentenza impugnata si legge che: a) il flusso di nuova finanza denominato “quattro Assets” (considerato nel piano come first best) era privo di attestazione e mancava di fattibilità giuridica; b) il flusso finanziario denominato “attivo IUGAS” (derivante dal risarcimento dei danni riconosciuto da lodo arbitrale definitivo alla controllante FISI Gmbh contro la società ucraina Naftogaz, svalutato al 70% dall’attestatore ed ammontante perciò a circa 22,5 milioni di Euro) – sebbene munito di attestazione e successivamente corredato, nell’ottobre 2013, dall’impegno irrevocabile della società Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS) alla devoluzione al concordato delle suddette somme (derivanti da credito certo, liquido, esigibile ed inoppugnabile) e da apposite indicazioni circa la capienza patrimoniale e la solidità finanziaria del debitore nonchè (con riguardo alla liceità dell’operazione) l’esistenza di vantaggi compensativi – continuava comunque a difettare di fattibilità giuridica, per “mancanza di causa dell’erogazione, incidente sui profili di liceità”, e per “non essere stati in alcun modo considerati gli eventuali diritti di creditori e soci su tale posta attiva”, mentre il riferimento al principio dei vantaggi compensativi era rimasto privo di contenuto concreto; c) “l’assenza di causa giustificatrice” si traduceva in una “informazione distorta nei confronti dei creditori”, ai quali restava impedita la valutazione dei profili di potenziale lesività dell’operazione in questione “per interessi di soggetti, quali soci o creditori sociali, tali da compromettere irrimediabilmente la fattibilità giuridica dell’operazione stessa”; d) restava irrilevante la doglianza di mancata individuazione di una specifica condotta fraudolenta L. Fall., ex art. 173, dal momento che la ritenuta inammissibilità del concordato si fondava sui seguenti aspetti: 1) mancanza di fattibilità giuridica; 2) non corretto adempimento dell’onere informativo dei debitori, in forza di “condotta potenzialmente decettiva per il ceto creditorio… mediante l’esposizione di dati informativi carenti ed incompleti relativi a tali flussi finanziari, a nulla rilevando che “i principali creditori (gli unici secondo i reclamanti) fossero altre società del gruppo”; 3) persistenza di dubbi sulla veridicità dei dati (segnatamente sulla origine sostanziale dell’indebitamento di *****, al di là di quella formale individuata in una operazione di scissione), sebbene tale questione restasse assorbita dalle precedenti rationes decidendi, idonee a sorreggere la decisione; 4) inidoneità degli ulteriori documenti prodotti in sede di reclamo (dichiarazione di disponibilità del presidente del C.d.A. di IUGAS e comunicazione di FISI Gmbh) a superare i rilievi di non fattibilità giuridica, “per criticità formali e sostanziali, mancando comunque alcun riferimento all’atto di impegno a erogare senza causa nè corrispettivo a ***** e ***** il proprio ingente credito, là dove viene invece escluso dai poteri dell’amministratore quello di rilasciare cambiali e vendere immobili sociali”.
6. Pare dunque evidente che la contestazione in questa sede si sia incentrata sul profilo della fattibilità giuridica della proposta concordataria, senza colpire direttamente le ulteriori rationes decidendi afferenti soprattutto il corretto adempimento dell’onere informativo nei confronti dei debitori e l’obbligo di fornire una inequivocabile attestazione sulla veridicità dei dati aziendali.
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018