Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27693 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27394/2017 proposto da:

O.T., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbato Rocco, Pannone Ottavio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrete, l’Avvocato Corrado Matera, con delega orale dell’avv. Pannone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 12 ottobre 2017 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha respinto la domanda di O.T. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, neppure riconoscendogli la protezione umanitaria.

Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente, essendo sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, e che la narrazione degli eventi che, secondo O.T., avevano determinato la sua fuga dal paese d’origine, la Nigeria, non presentassero requisiti minimi di attendibilità, avendo il ricorrente in buona sostanza ammesso di vivere tranquillamente in Lagos facendo il muratore. Ha inoltre negato il Tribunale la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria e per quella umanitaria.

2. – Per la cassazione del decreto O.T. ha proposto ricorso per tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in modalità semplificata.

2. – Il ricorso contiene tre motivi.

2.1. – Il primo motivo è rubricato: “Nullità del decreto per lesione del contraddittorio e del correlato diritto di difesa artt. 737 e 738 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 11, artt. 101 e 128 c.p.c., art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 24 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, errore in procedendo””, censurando il decreto impugnato per avere il Tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge.

2.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Violazione del D.Lgs. numero 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8 nonchè degli artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa o quantomeno insufficiente motivazione circa un punto decisivo”, censurando il decreto impugnato per aver omesso di compiere la necessaria valutazione circa la situazione sociopolitica del paese e/o del villaggio del richiedente, essendosi il Tribunale limitato a sottolineare che nella città di *****, dove egli era transitato dopo essere fuggito dal villaggio, non vi fossero pericoli o minacce tali da giustificare il riconoscimento di una forma di protezione.

2.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, motivazione contraddittoria circa un fatto decisivo”, censurando il decreto impugnato sull’assunto che la motivazione addotta dal Tribunale a sostegno del diniego della protezione sussidiaria sarebbe contraddittoria ed illogica, dal momento che il giudice di merito non avrebbe assunto alcuna informazione ufficiale sulla situazione sociopolitica del paese di provenienza ed avesse omesso qualsiasi indagine sull’effettivo contrasto alla violenza da parte delle autorità statali e federali del paese di origine del richiedente.

3. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

3.1. – Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Il Tribunale ha dunque errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione.

Va pertanto accolto il primo motivo e la causa va rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, liquidando altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

3.2. – Il secondo e terzo motivo sono assorbiti.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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