Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.27695 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. PAZZI ALBERTO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28233/2017 proposto da:

D.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Migliaccio Luigi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Salerno;

– intimato –

avverso il decreto n. 9885/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, del 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Luigi Migliaccio che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 9 novembre 2017 il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha respinto il ricorso proposto da D.B. ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria, ovvero della protezione umanitaria.

Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti, essendo sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle dichiarazioni del ricorrente rese dinanzi alla Commissione territoriale, e che la narrazione degli eventi che, secondo il D.B., avevano determinato la sua fuga dal paese d’origine, il Gambia, non presentassero requisiti minimi di attendibilità.

2. – Per la cassazione del decreto D.B. ha proposto ricorso per otto motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

2. – Il ricorso contiene i seguenti motivi:

1) error in procedendo, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, nonchè dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 47 Carta di Nizza e art. 16 Cedu in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando il decreto impugnato per avere il Tribunale omesso di disporre l’udienza di comparizione delle parti nonostante fosse mancata la videoregistrazione dell’audizione del D.B. dinanzi alla Commissione competente;

2) error in procedendo, violazione degli artt. 132 e 737 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., L. n. 241 del 1990, art. 3 nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 47 Carta di Nizza e art. 6 Cedu in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando il decreto impugnato per aver respinto la domanda con una motivazione priva di ogni attinenza al caso prospettato;

3) error in iudicando, violazione del D.Lgs. n. 5 del 2008, art. 35 bis, comma 11, relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando nuovamente il decreto impugnato per avere il Tribunale omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti;

4) error in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando il decreto impugnato per aver omesso di pronunciare sulle censure concernenti la composizione della Commissione per l’adozione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale;

5) error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativo al rischio di danno grave e rilevante ai fini del riconoscimento di protezione sussidiaria nell’ipotesi indicata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b censurando il decreto impugnato per non avere motivato in ordine alle circostanze poste a sostegno della domanda;

6) error in iudicando, violazione e falsa applicazione degli art. 15, lett. c, direttiva 2004/83/CE, art. 2, lett. g, 3, 4, 5, 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e art. 737 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando ancora una volta il decreto impugnato per non avere motivato in ordine alle circostanze poste a sostegno della domanda;

7) error in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativi presupposti per il riconoscimento di protezione umanitaria, censurando il decreto impugnato per non aver vagliato la sussistenza del relativo diritto;

8) error in iudicando, violazione e falsa applicazione di legge: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5; D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 6; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 32, comma 3 e art. 35; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando il decreto impugnato per aver disatteso il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

3. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

3.1. – Sono fondati il primo e terzo motivo concernenti l’omessa fissazione dell’udienza quantunque mancasse la videoregistrazione dell’audizione dell’istante.

Va difatti fatta applicazione del principio che segue: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, dell’art. 35-bis come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”(Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Il decreto è cassato in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione che riesaminerà la controversia attenendosi al principio indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

3.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

accoglie il primo e terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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