LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI ALBERTO – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 15847/2017 proposto da:
T.E., e T.L., quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore T.K.P., elettivamente domiciliati in Roma, Via Giorgio Scalia n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Leonardo Casu, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del 18/4/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/7/2018 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’infondatezza dei primi due motivi; inammissibilità del terzo, quindi per il rigetto del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Leonardo Casu che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale per i minorenni di Perugia, con decreto in data in data 24 gennaio 2017, respingeva la domanda avanzata da T.E. e T.L., in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul figlio minore T.K.P., volta a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, onde prevenire il danno che il discendente avrebbe subito in conseguenza dell’allontanamento dal territorio italiano.
2. La Corte d’Appello di Perugia, con decreto del 18 aprile 2017, rigettava il reclamo presentato da T.E. e T.L., ritenendo che la congerie istruttoria non dimostrasse l’esistenza di problemi particolari del minore tali da consigliare una sua prolungata permanenza in Italia, giacchè non erano prospettabili gravi danni alla salute del bambino o un pregiudizio al suo sviluppo psicofisico nel caso in cui egli avesse seguito i genitori in Albania, dove peraltro aveva soggiornato anche per lunghi periodi.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia T.E. e T.L., nella qualità sopra indicata, allo scopo di far valere tre motivi di impugnazione.
L’intimato Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Perugia non ha svolto alcuna difesa.
I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
La sesta sezione di questa Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la trattazione in camera di consiglio, poichè le questioni prospettate nel ricorso e nella memoria erano meritevoli di approfondimento rispetto al rilievo del grado di inserimento del minore, non preso in esame nel provvedimento impugnato, ed ha rinviato la causa alla pubblica udienza di questa sezione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nonchè la contraddittorietà e il difetto di motivazione sull’interpretazione della norma, che sarebbe stata erroneamente intesa quale norma eccezionale ed applicabile ai soli casi di problematiche particolari inerenti il minore: in tesi di parte ricorrente il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, deve invece essere interpretato quale norma volta alla tutela globale del minore, ivi compresa la sua salute fisica e psichica; in una simile prospettiva la corte territoriale non avrebbe opportunamente considerato che l’espulsione avrebbe provocato un distacco traumatico del minore dall’ambiente in cui era vissuto con la concreta possibilità di arrecargli un grave pregiudizio psicologico, tenuto conto della sua tenera età e della sua integrazione nel territorio, anche a seguito della frequentazione della scuola dell’infanzia.
5. Il secondo mezzo lamenta la violazione dell’art. 31 T.U.I. e la carenza ed illogicità della motivazione, in quanto la corte avrebbe evitato di compiere il giudizio prognostico richiesto dalla norma in ordine alla sussistenza in prospettiva di un danno grave e irreparabile allo sviluppo psicofisico del minore, quale possibile o probabile conseguenza del suo improvviso allontanamento dall’ambiente in cui oramai si era integrato.
6. Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, art. 29 Cost. e art. 3 della Convenzione dei diritti dell’infanzia nonchè per difetto di motivazione con riferimento al dimostrato stato di gravidanza della sig.ra T.: la corte territoriale avrebbe omesso qualsivoglia approfondimento sulla situazione reale e concreta della famiglia, trascurando in particolare di considerare la condizione di gravidanza della sig.ra T. e la conseguente necessità per il marito di provvedere al sostentamento del nucleo familiare e alle imminenti spese per cure mediche correlate all’ampliamento della famiglia.
7. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, risultano inammissibili sotto una pluralità di profili.
7.1 Il ricorso in esame omette del tutto l’esposizione dei fatti di causa, nel senso previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3; questo requisito è prescritto a pena d’inammissibilità in funzione della completa e regolare instaurazione del contraddittorio, affinchè il contenuto dell’atto consenta a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 18/5/2006 n. 11653, Cass. 2/8/2016 n. 16103).
Una simile omissione rileva non solo in sè, per la mancanza di un’indispensabile parte del contenuto del ricorso, ma anche perchè non consente di valutare se le circostanze di fatto dedotte nei motivi a sostegno dell’impugnazione siano state correttamente esposte nel giudizio di merito.
7.2 Il ricorso inoltre non indica gli atti e i documenti su cui si fondano le deduzioni in fatto e le valutazioni giuridiche poste a base dell’impugnazione, nel senso prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e difetta perciò di specificità e autosufficienza.
Il ricorso per cassazione deve infatti contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. 27/7/2017 n. 18679, Cass. 15/7/2015 n. 14784).
7.3 Le censure relative al vizio di motivazione, oltre a essere state dedotte in maniera non coerente con l’attuale paradigma previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a mente del quale è possibile denunciare esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione fra le parti, non adducono il “come” e il “quando” i fatti asseritamente trascurati (quali ad esempio il percorso scolastico del minore o la gravidanza della ricorrente) siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti.
7.4 La questione agitata con il terzo motivo (stato di gravidanza della madre) attiene poi ad una questione – comportante accertamenti in fatto – che non è stata affrontata nella sentenza impugnata: i ricorrenti pertanto avrebbero dovuto preliminarmente chiarire se tale questione fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice del gravame (cfr., fra molte, Cass. 18/10/2013 n. 23675: “Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione”).
7.5 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il vizio di violazione di legge addotto con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella denuncia di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13/10/2017 n. 24155) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 28/9/2017 n. 22707, Cass. 11/1/2016 n. 195); il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’ erronea ricognizione dell’ astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 14/3/2017 n. 6587).
Nel caso di specie i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte d’Appello non avrebbe opportunamente effettuato il giudizio prognostico sulla sussistenza di un danno per il minore in caso di un suo allontanamento dal territorio italiano, così come avrebbe omesso il necessario approfondimento sulla situazione reale e concreta del minore e della sua famiglia.
In questo modo il ricorso ha chiaramente allegato un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato e sollecitando sostanzialmente un riesame del fatto non consentito in questa sede.
8. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo parte intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018