LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI ALBERTO – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6324/2018 proposto da:
Z.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati Tiziana Aresi e Massimo Carlo Seregni giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, del 2/1/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/7/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS LUISA, che ha chiesto il rigetto del ricorso con conseguente conferma dell’impugnato decreto della Corte di Appello di Milano.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto depositato in data 22 maggio 2017, respingeva la domanda avanzata da Z.M. al fine di ottenere un provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell’interesse della figlia H.A., in quanto l’assenza dall’Italia del padre e la mancata integrazione della bambina nel territorio italiano a causa della sua tenera età impedivano di ravvisare le condizioni di grave pregiudizio per la minore necessarie per la concessione del beneficio.
2. La Corte d’Appello di Milano, con decreto del 2 gennaio 2018, rigettava il reclamo presentato da Z.M., ritenendo che non fosse possibile ravvisare i presupposti di legge per l’accoglimento della domanda presentata.
3. Ricorre per cassazione avverso pronuncia Z.M. allo scopo di far valere un unico motivo di impugnazione.
L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese di sorta.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis.1 c.p.c., sollecitando il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31: la corte territoriale non avrebbe considerato che il ricorso era di fatto una richiesta di ricongiungimento tra il genitore e la minore già presente in Italia e, in tal caso, regolarmente soggiornante, dato che la stessa godrà a breve di un permesso di soggiorno con il padre e non rientrerà quindi in Albania al seguito della madre.
5. Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata.
Il motivo è inammissibile.
Il provvedimento impugnato in questa sede si fonda su tre ordini di ragioni, avendo constatato che: 1) i motivi perseguiti dalla reclamante erano estranei ai presupposti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, ed erano volti all’aggiramento del dettato normativo in materia di soggiorno di stranieri sul territorio nazionale; 2) non vi era prova delle reali intenzioni della Z. di sposarsi con il padre della minore ai fini di un eventuale e futuro ricongiungimento familiare; 3) la tenera età della bambina escludeva un radicamento della stessa sul territorio nazionale tale da far ritenere che un suo eventuale ritorno in Albania potesse avere ripercussioni sul suo benessere psico-fisico.
A fronte delle plurime ragioni offerte, distinte e autonome fra loro, la ricorrente non ha sollevato alcuna censura rispetto al primo e all’ultimo dei motivi illustrati, rendendo così inammissibile l’intera impugnazione proposta (si vedano in questo senso Cass. 9/5/2017 n. 11222, Cass. 27/7/2017 n. 18641).
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, non avendo parte intimata svolto difesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 53 in quanto imposto dalla legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018