LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
M.S., rappresentato e difeso da sè stesso, in quanto avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (fax n. 091/526418; p.e.c. avv.sergiomango-pec.it), domiciliato in Roma, via Collina 36, presso l’avv. Gaetano Iacono;
– ricorrente –
nei confronti di:
Assessorato alla Famiglia, alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali della Regione Siciliana;
– intimato –
avverso la sentenza n. 373/2016 della Corte di appello di Palermo, emessa il 21 ottobre 2015 e depositata il 24 febbraio 2016 R.G. n. 269/2009;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza del 10 febbraio – 28 marzo 2008 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta dall’Assessorato alla Famiglia Politiche Sociali ed Autonomie Locali della Regione siciliana avverso i distinti decreti ingiuntivi ottenuti da vari componenti del CO.RE.CO. e in particolare dal sig. M.S. per il pagamento degli arretrati, non corrisposti, relativi all’attività svolta nella qualità di componenti del Comitato regionale di controllo. Il Tribunale ha ritenuto le pretese fondate in quanto la normativa regionale prevedeva un aumento del 50% delle indennità di carica e di presenza per gli organi dei comuni e delle province a seguito delle istituzioni delle aree metropolitane.
2. Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 28 marzo 2008, ha proposto appello l’Assessorato alla Famiglia alle Politiche Sociali e alle Autonomie Locali della Regione siciliana. Il sig. M.S. ha eccepito la decadenza dell’appellante per essere stato l’atto di appello ritualmente notificato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
3. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 373/2016, ha disatteso l’eccezione di decadenza sollevata dal sig. M. rilevando che la notifica dell’appello era stata reiterata con esito positivo il 20 febbraio 2009 quando non era ancora scaduto il termine per appellare. La citazione, seppure viziata dall’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello dovuto, è stata sanata, secondo la Corte di appello, per effetto della costituzione del convenuto, in esito alla autorizzata rinnovazione dell’atto di appello. Nel merito la Corte ha accolto l’appello rilevando che la normativa invocata a sostegno dell’azione monitoria prevede un incremento dei compensi dei soli organi comunali e provinciali con riferimento all’individuazione delle aree metropolitane che, sebbene individuate, non sono mai state costituite e non sono pertanto divenute operanti. Solo in ragione della costituzione dell’area metropolitana si sarebbe potuta giustificare la corresponsione di maggiori compensi mentre la mera individuazione delle aree metropolitane non è idonea a far sorgere il diritto alla maggiorazione dei compensi nè hanno rilevanza i provvedimenti propedeutici alla costituzione, essendo necessario il compiuto trasferimento delle funzioni degli enti locali interessati come prescritto dalla L.R. n. 9 del 1986, art. 21.
4. Avverso la sentenza propone ricorso il sig. M.S. affidandosi ad un motivo di ricorso con il quale deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 326,327,330,170 e 291 c.p.c..
5. Secondo il ricorrente era onere dell’appellante indicare, previa consultazione dell’albo degli avvocati, il luogo in cui doveva essere eseguita la notificazione non avendo rilevanza la mancata comunicazione del mutamento del domicilio. Nel caso di specie la notifica effettuata il 3 febbraio 2009 presso il vecchio domicilio è pertanto nulla per fatto imputabile all’operato dell’Avvocatura distrettuale dello Stato che non ha consultato l’albo degli avvocati, mentre la seconda notifica effettuata il 20 febbraio 2009 è nulla in quanto non ha rispettato i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. M.S. rileva di non essersi costituito proprio per evitare la sanatoria di tale nullità. L’Avvocatura dello Stato ha presentato all’udienza del 20 maggio 2009 richiesta di fissazione di un termine per la rinnovazione dell’impugnazione che però è stata concretamente effettuata, in data 3 giugno 2009, e cioè dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Palermo dato che l’appello avrebbe dovuto essere proposto entro un anno e quarantacinque giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi entro il 13 maggio 2009. La successiva costituzione del ricorrente deve considerarsi rilevante ai soli fini della eccezione di avvenuta decadenza dall’impugnazione.
RITENUTO
CHE:
6. Non sussistono i presupposti per la decisione della controversia in camera di consiglio.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della prima sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018