Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27709 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6576/2018 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLI della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA VITALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEIL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto N. R.G. 22564/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

P.P., originario del *****, ricorre per cassazione nei confronti del decreto del tribunale di Torino in data 104-2018 che ha respinto la sua impugnazione avverso il provvedimento della commissione territoriale di Torino e Novara per il riconoscimento della protezione internazionale;

sul piano procedimentale il tribunale ha ritenuto non necessaria la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, essendo disponibile il verbale dell’audizione svoltasi dinanzi alla commissione territoriale, ancorchè non la videoregistrazione;

nel merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto le stesse dichiarazioni del ricorrente avevano evidenziato che la migrazione era avvenuta per ragioni puramente economiche, mentre non era emersa l’esistenza di fondati motivi di ritenere che il richiedente non potesse o volesse avvalersi della protezione del suo Paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14; e difatti, a dire del tribunale, la nota situazione di instabilità interna della *****, dovuta alla rapida espansione del gruppo fondamentalista *****, non era affatto generalizzata e in particolare non interessava gli stati del sud, dai quali proveniva il ricorrente;

infine il giudice del merito ha ritenuto inesistenti i presupposti della protezione umanitaria, non essendo emersi tali presupposti dalle dichiarazioni addotte dal ricorrente medesimo, nè potendo essere ravvisati nella condizione in sè generalizzata di estrema povertà.

Considerato che:

il ricorrente censura la decisione nella sola parte in cui ha ritenuto non necessaria la fissazione dell’udienza finalizzata all’audizione personale, e a tal riguardo denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, conseguenti al D.L. n. 13 del 2017, conv. con modificazioni in L. n. 46 del 2017; in subordine eccepisce l’incostituzionalità della disposizione per violazione degli artt. 3,24,111 e 117 Cost., artt. 6 e 13 della Cedu, per quanto concerne la previsione del rito camerale nelle controversie in materia di protezione internazionale;

il Ministero intimato non ha svolto difese;

la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio con una proposta di inammissibilità, poichè il ricorso è basato soltanto sulla deduzione di un vizio di rito;

in particolare nella proposta è stato evidenziato che non risultano mosse censure nei confronti della statuizione mercè la quale il tribunale, basandosi sulle stesse dichiarazioni dell’interessato, esplicitamente definite come “del tutto verosimili”, ha in ogni caso escluso l’esistenza delle condizioni della protezione internazionale e della protezione umanitaria;

il collegio, alla luce della sentenza n. 17717-18 di questa Corte, reputa necessario un approfondimento della sottesa questione, con particolare riguardo al profilo secondo cui l’art. 360 c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento (anche a prescindere dalle modalità deduttive involgenti l’art. 360, n. 3, anzichè l’art. 360 c.p.c., n. 4), non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria (e v. infatti l’art. 360 bis c.p.c., comma 2), ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato errore in procedendo; e dunque postula che alla deduzione del vizio faccia seguito una qualche specificazione circa il fatto che l’omessa fissazione dell’udienza abbia impedito di esercitare compiutamente il diritto di difesa; il che equivarrebbe ad affermare necessaria anche una precisa censura alla statuizione finale di merito, che nella specie è stata assunta in esito alle stesse dichiarazioni del ricorrente ritenute attendibili;

tale questione, al fondo della quale è da riscontrare la giusta modalità di individuazione del rapporto di causa ed effetto tra lesione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa, non sembra risolvibile alla luce della sola ripetuta sentenza n. 17717-18, invero resa in fattispecie nella quale, esattamente al contrario di quanto qui emerge, la decisione di merito era stata censurata anche nella parte in cui aveva rigettato la domanda proposta; in ogni caso postula una riflessione ulteriore in dipendenza del principio per cui l’inosservanza di forme procedimentali dà luogo a nullità solo se la forma non rispettosa di quella prevista dalla legge sia inidonea al raggiungimento dello scopo (arg., come noto, dall’art. 156 c.p.c., assunto a criterio generale di interpretazione), e dunque imporrebbe pur sempre di spiegare, al ricorrente, perchè, a fronte della ritenuta attendibilità delle sue stesse esaminate dichiarazioni, quella inosservanza abbia avuto un qualche effetto sul diritto di difesa.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa in pubblica udienza dinanzi alla prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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