LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13723/2018 proposto da:
N.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 2391/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 26/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 26 marzo 2018 n. 6863/18, ha respinto il ricorso proposto dal cittadino gambiano N.B., inteso a ottenere il riconoscimento del suo diritto allo status di rifugiato politico o, in subordine, alla protezione sussidiaria ovvero, ancora, a quella umanitaria;
N.B. ricorre ora per cassazione;
e deduce – come primo motivo – “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 10 e 11, come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 e facendo così riferimento alla obbligatorietà della fissazione dell’udienza di comparizione nel caso di indisponibilità dello strumento della videoregistrazione, che assume sia stata pretermessa;
come secondo motivo, “violazione e falsa applicazione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14, ovvero delle norme in materia di status di rifugiato e protezione sussidiaria, sottolineando, in particolare, come non si stata presa nella dovuta considerazione la sua dedotta condizione di omosessuale in un paese che sancisce penalmente tale orientamento sessuale;
come terzo motivo, “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6", segnalando in modo particolare come l'”istituto del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie costituisca una sorta di clausola di salvaguardia”, intesa a coprire le specifiche, e innominate, ipotesi in cui ricorrano situazioni meritevoli di tutela, secondo quanto non riconosciuto dal Tribunale di Campobasso;
come quarto motivo, “vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto storico – contradditorietà e illogicità – censure al decreto impugnato”, rilevando la peculiare esigenza che fosse svolta un’approfondita “attività istruttoria officiosa”.
RITENUTO
che:
il ricorso richiede una discussione in pubblica udienza per l’importanza e peculiarità delle questioni sottese alla sua decisione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 16 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018