LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20830/2017 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 44, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MORESCHINI, rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente –
contro
COMUNE di PORDENONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA, 10, presso lo studio dell’avvocato ANGELO DE CRESCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA MUSSIO, FULVIA BRESSAN;
– controricorrente avverso la sentenza n. 136/2017 del TRIBUNALE di PORDENONE, del 24/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
B.A. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Pordenone, che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che ha accolto l’appello del Comune alla sentenza del GP che, invece, aveva accolto l’opposizione a verbali di accertamento per aver lasciato il veicolo in area a sosta regolamentata a pagamento, oltre l’orario esposto nel ticket.
Il ricorso denunzia 1) violazione degli artt. 7,15 e 157 C.d.S., artt. 23 e 25 Cost., etc.; 2) violazione dell’art. 7 C.d.S.; 3) omesso esame in punto alla carenza di interesse ad impugnare; 4) omesso esame in punto alla diversità di disciplina rispetto ad altri comuni ed all’art. 3 Cost.: 5) violazione dell’art. 7 C.d.S..
Il ricorso è infondato avendo la sentenza applicato giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2036/2008) sulla quale si manifesta mero dissenso mentre la altre doglianze, comunque non decisive, presupponevano rituale impugnazione ex art. 112 c.p.c..
Si chiede un sostanziale riesame del merito anche con censure nuove, in base a quanto riportato in ricorso rispetto alle precedenti difese.
Ai sensi dell’art. 360, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, e inammissibile il motivo di ricorso per l’omesso esame di fatto decisivo ove il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.
Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14).
Nè sussistono le dedotte violazioni di legge o di principi costituzionali attese le prerogative delle autonomie locali.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 700, di cui Euro 200 per spese vive, oltre spese forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 15 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018