Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27713 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20912/2017 proposto da:

Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI PELLEGRINO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PARISI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ANNA AMORETTI, FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

e contro

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI, M.A.M., L.L., L.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1282/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, del 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.

FATTO E DIRITTO

Z.L. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Napoli, che resiste con controricorso, nonchè contro M.A.M., L.L. e R., quali eredi di L.F., che non svolgono difese, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 23.1.2017, che ha respinto l’appello alla sentenza del GP di rigetto della domanda di restituzione di ciclomotore per la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto l’opposizione per violazione dell’art. 74 C.d.S., comma 6. Il ricorso denunzia: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa valutazione dell’avvenuto deposito di sentenza passata in giudicato; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c.; violazione dell’art. 102 c.p.c., litisconsorzio tra custode e detentore del ciclomotore. Il ricorso è infondato perchè il primo motivo prospetta un errore revocatorio e gli altri sono infondati essendo avvenuta una corretta valutazione delle prove e non sussistendo il litisconsorzio col custode del motociclo. Si chiede un sostanziale riesame del merito nè si dimostra l’interesse al ricorso ed all’azione rispetto all’asserita decisione sulla opposizione per violazione dell’art. 74 C.d.S., comma 6. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 1400, di cui Euro 200 per spese vive, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 15 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta CIVILE della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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