Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27716 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 23838-2017 R.G. proposto da:

C.L.N.P.G., C.F., C.B., C.G., R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI FIACCABRINO;

– ricorrenti –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO TRIVIGNO;

– ricorrente –

contro

SOGESSUR SOCIETE’ ANONYME;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che conclude per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

R.P., C.F., C.G., C.B. e C.N.P. propongono regolamento di competenza, illustrato anche da successiva memoria, avverso l’ordinanza 20-11-2017 con la quale il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione del procedimento avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da incidente stradale (in esito al quale era deceduto il loro congiunto C.M.) dagli stessi proposta con ricorso 13-10-2016 nei confronti di B.F. e Sogessur Societè Anonyme; in particolare il Tribunale aveva disposto detta sospensione – ex art. 295 c.p.c. e art. 75 c.p.p., u.c. – sul rilievo che l’azione civile era stata iniziata in data 13-10-2016, e quindi dopo la sentenza del Tribunale penale di Bergamo del 16-2-2016 (appellata e, pertanto, non passata in giudicato), che, in procedimento in cui era avvenuta la costituzione di parte civile, aveva condannato per lo stesso fatto B.F. a due anni di reclusione ed al risarcimento del danno morale.

Resiste B.F..

La Sogessur Societè Anonyme non ha svolto attività difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sostengono i ricorrenti che, ai sensi dell’art. 75 c.p.p., la sospensione del procedimento civile vada pronunciata solo ove la domanda (civile) sia formulata dai medesimi soggetti costituitisi parte civile nel procedimento penale di primo grado; nel caso di specie, a loro dire, non sussiste detta coincidenza, atteso che nel procedimento civile in questione hanno agito quali attori R.P. (moglie della vittima C.M.), C.F. e C.G. (figli della vittima) sia in proprio sia in rappresentazione del padre per il diritto al risarcimento vantato dal nonno C.V. (padre della vittima e deceduto dopo la richiesta di risarcimento danni) nonchè C.B. e C.L. (fratelli della vittima), non in proprio ma quali eredi di C.V., mentre la costituzione di parte civile nel processo penale è stata spiegata solo da C.B. e C.L., in proprio; in altre parole la domanda nel processo civile è stata formulata da moglie, figli e padre della vittima mentre la costituzione di parte civile nel processo penale è stata spiegata solo dai fratelli della vittima.

Rileva il Collegio che la domanda nel procedimento civile è stata proposta non solo nei confronti dell’imputato B.F. ma anche nei confronti della Sogessur Societè Anonyme, Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. di quest’ultimo.

Nel caso di specie, pertanto, non vi è coincidenza di parti tra procedimento civile e processo penale, atteso che effettivamente la costituzione di parte civile nel processo penale è stata spiegata solo dai fratelli della vittima in proprio (e non quindi anche dagli altri congiunti che hanno proposto il giudizio civile risarcitorio) e solo nei confronti dell’imputato B.F. (e non anche nei confronti della Compagnia Assicuratrice Sogessur Societè Anonyme, convenuta invece nel giudizio civile risarcitorio).

Ciò posto, va evidenziato che questo stesso Collegio nell’adunanza del 29-5-2018 nel procedimento R.G. n. 23367/2017 ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento risolutore delle Sezioni Unite su questione di massima importanza, rilevante (per quanto su precisato) anche nel presente procedimento, riassunta nel seguente quesito di diritto:

“se con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni (nella specie derivanti da circolazione di veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria RCA) proposta, avanti il Giudice civile, nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo e della società assicurativa della RCA, con atto di citazione notificato in data successiva alla pronuncia della sentenza penale di primo grado emessa nei confronti del conducente-imputato per il reato di lesioni personali, ed in difetto di costituzione di parte civile nel processo penale, il giudizio civile per il risarcimento danni debba essere necessariamente sospeso in relazione alla posizione processuale di tutti i litisconsorti sia facoltativi (conducente) che necessari “ex lege” (proprietario ed impresa assicurativa), ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 3; ovvero se, invece, la sospensione necessaria predetta operi limitatamente all’azione risarcitoria proposta in sede civile nei confronti del solo conducente-imputato, previa separazione delle cause originariamente connesse, dovendo essere proseguito il giudizio civile nei confronti del proprietario e della società assicurativa; ovvero ancora se la sospensione necessaria ex art. 75 c.p.p., comma 3, non trovi affatto applicazione, laddove la causa risarcitoria – anzichè essere proposta nei confronti del solo imputato – sia stata proposta, cumulativamente, anche nei confronti di altri soggetti cui le parti siano tra loro in relazione di litisconsorzio facoltativo, sia nel caso in cui rivestano la posizione di litisconsorti necessari”.

P.Q.M.

Si ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della precisata questione di massima di particolare importanza.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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