LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20156/2017 proposto da:
D.S.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALORI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO ZANGRILLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 151/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 25/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti i due motivi di ricorso proposti dalla ricorrente, corredati di memoria illustrativa;
Rilevata la connessione esistente tra il presente giudizio, proposto avverso la sentenza della CTR Lazio 151/6/17 avente ad oggetto una cartella di pagamento e il ruolo ad essa sottostante in materia di Irap, e il giudizio rubricato con R.G. 19583/18 – allo stato non assegnato avverso la medesima sentenza della CTR Lazio 151/6/17 nei confronti della quale veniva prima interposta impugnazione per revocazione dinanzi ad altra sezione dello stesso ufficio di merito, la cui decisione con sentenza della CTR Lazio n. 7973/1/17 nel senso dell’inammissibilità della revocazione è oggetto di ricorso per cassazione iscritto, come detto, con R.G. n. 19583/18;
Ritenuta la connessione esistente tra le due pronunce poichè sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (Cass. n. 10534/15).
PQM
rinvia a nuovo ruolo, e dispone la riunione del presente giudizio a quello con R.G. 19583/18 pendente davanti a questa Corte e allo stato non assegnato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018