Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27722 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13402-2017 proposto da:

P.M., oggi B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato IURI FUCILI;

– ricorrente –

contro

PR.IO., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTA PARRETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n..142/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/04/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:

con citazione del 26 giugno 2016, Pr.Io. proponeva appello avverso la sentenza nel 3 luglio 2012 con la quale il Tribunale di Orvieto lo condannava al risarcimento dei danni subiti dalla minore P.M., oggi B.M. per violenza sessuale subita e oggetto di sentenza penale di patteggiamento del Tribunale di Orvieto n. 45 del 2009. Deduceva l’appellante di avere proposto impugnazione tardiva perchè venuto a conoscenza della decisione del Tribunale solo con la notifica della sentenza, unitamente all’atto di precetto del 28 maggio 2016. Rilevava che la notifica dell’atto di citazione, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non era pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’appellante perchè il postino aveva attestato l’irreperibilità. Inoltre, non aveva mai ricevuto la raccomandata di avvenuto deposito (C.A.D.) anch’essa tornata indietro per irreperibilità del destinatario. Si costituivano gli appellati, genitori di B.M., nonchè quest’ultima, deducendo che nelle more del giudizio la stessa era divenuta maggiorenne ed eccepivano la tardività dell’impugnazione; trattandosi di nullità e non inesistenza della notifica gravava sull’appellante la prova che tale invalidità avesse impedito la materiale conoscenza. Deducevano, comunque, la validità della notifica dell’atto di citazione;

con sentenza del 23 febbraio 2017 la Corte d’Appello di Perugia dichiarava la nullità della sentenza appellata per insistenza della notifica dell’atto di citazione e rimetteva gli atti al Tribunale di Terni per un nuovo giudizio sensi dell’art. 354 c.p.c.;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.M. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Pr.Io..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ovvero l’omessa valutazione di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione dell’art. 140 c.p.c. In particolare, con riferimento alla notifica dell’atto di citazione, deduce che la controparte risiedeva nell’indirizzo presso cui è stata eseguita la notifica e che erano state osservate le disposizioni previste dell’art. 140 c.p.c.; pertanto ricorreva il legame attuale tra il destinatario della notifica e la abitazione poichè Pr.Io. risultava solo temporaneamente assente, per cui la notifica si era perfezionata decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata da parte ufficiale giudiziario. Non ricorreva l’ipotesi di irreperibilità del destinatario e la prova di tale irreperibilità non poteva desumersi dalle ripetute notifiche effettuate dagli attori, attestanti l’irreperibilità di fatto di Pr.Io.;

con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e, conseguentemente la violazione dell’art. 327 c.p.c. In via subordinata, pur ritenendo invalida la notifica, ricorrerebbe l’ipotesi di nullità e non di inesistenza, poichè l’ufficiale giudiziario aveva provveduto all’affissione alla porta del destinatario della notifica dell’avviso di cui all’art. 140 c.p.c., con ciò attestando la permanenza di una relazione tra il luogo della notificazione e il destinatario. Inoltre, la sentenza si fonda su una motivazione contraddittoria, poichè inizialmente fa riferimento all’ipotesi dell’inesistenza e, successivamente, alla nullità quando dispone la rimessione degli atti al primo giudice. Al contrario, nell’ipotesi di inesistenza non avrebbe potuto provvedere ai sensi dell’art. 354 c.p.c., avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio e della relativa sentenza. In terzo luogo era onere dell’appellante dimostrare di non avere avuto conoscenza del processo per nullità o inesistenza della notificazione della citazione e tale onere non era stato assolto dall’appellante;

il primo motivo è infondato. Riguardo all’atto di citazione dell’8 luglio 2010 dalle risultanze processuali emerge che era stata tentata un prima notifica da parte dell’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale, con spedizione della raccomandata in data 23 luglio 2010. Tale raccomandata era tornata al mittente con la dicitura “irreperibile”, per cui la notifica a mezzo del servizio postale non si perfezionava. L’annotazione sulla casella relativa alla mancata consegna del plico “per irreperibilità del destinatario” non è prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 il quale al comma 2 si occupa dell’ipotesi in cui l’agente postale non possa recapitare il piego per “temporanea assenza del destinatario”, prevedendo differenti adempimenti. Al contrario, la norma di riferimento è la predetta L. n. 890, art. 9 che, al quarto comma prevede che “analoga indicazione, datata e sottoscritta, si fa sull’avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente con il piego, in raccomandazione”. Il riferimento è alle ipotesi previste dai commi precedenti e cioè il caso di cambio di residenza, quello di rifiuto di ricevere il piego e quello di nuova residenza al di fuori della circoscrizione del Comune. In tutti questi casi l’adempimento da espletare consiste nell’indicazione “a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente” di tali elementi. In sostanza, l’agente postale avrebbe dovuto indicare, come è avvenuto, l’irreperibilità del destinatario, ma restituendo il piego con raccomandata al mittente. Pertanto, non andavano espletate le formalità previste dall’art. 8, comma 2 (temporanea assenza del destinatario con deposito del piego presso l’ufficio postale, menzione del tentativo di notifica con avviso di ricevimento), ricorrendo la diversa ipotesi prevista dall’art. 9, comma 5 medesima legge e la notifica era nulla;

pertanto si procedeva alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sulla base del certificato di residenza di Pr.Io. e ciò in data 30 luglio 2010. L’ufficiale giudiziario, non trovando nessuno nella casa di abitazione, provvedeva a depositare l’atto nella casa comunale di Orvieto e ad affiggere l’avviso del deposito alla porta di abitazione e inviare analogo avviso per mezzo del servizio postale. Anche tale seconda raccomandata non veniva recapitata e tornava al mittente, con l’attestazione “irreperibile”;

con riferimento al perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. la giurisprudenza ha tradizionalmente sostenuto che tale momento andava individuato quando l’agente notificatore a completamento delle formalità sopra descritte avesse spedito la raccomandata, mentre rimaneva irrilevante l’effettiva consegna della medesima (Cass. 12 maggio 1998, n. 4762; Cass, 27 febbraio 1998, n. 2228; Cass, 5 giugno 1996, n. 5258) e ciò diversamente dalla notifica a mezzo posta (dove invece è essenziale che il destinatario riceva il plico), ritenendo sufficiente che la raccomandata fosse spedita (una volta effettuato il deposito alla casa comunale ed affisso l’avvio sulla porta di abitazione);

tale orientamento consolidato è mutato a seguito di Cass S.U. 13 gennaio 2005, n. 458 che ha rilevato che l’avviso di ricevimento deve essere allegato, a riprova dell’avvenuta notificazione, all’atto notificato (con la conseguenza che la sua mancanza determina la nullità). In sostanza, per l’istante la notificazione è eseguita con la spedizione della raccomandata, ma il suo perfezionamento rimane “sotto condizione”: se egli non riuscirà ad allegare l’avviso di ricevimento (anche per cause a sè non imputabili, quale ad esempio lo smarrimento da parte del servizio postale) la notificazione non si potrà considerare valida. Infatti, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. al fine del rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario; procedimento che, nei casi disciplinati dall’art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). La notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento);

orbene risulta documentalmente che anche la seconda raccomandata inviata con il servizio postale (l’avviso di ricevimento datato 31 luglio 2010) non è stata recapitata, tornando al mittente con la attestazione “irreperibile”. Inoltre la Corte Costituzionale con la decisione n. 3 del 14 gennaio 2010 ha dichiarato l’illegittimità della citata disposizione nella parte in cui non prevede che il perfezionamento per il destinatario avvenga con il ricevimento della raccomandata, o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione. Ma il termine per la compiuta giacenza, nel caso di specie, non ha iniziato a decorrere poichè la raccomandata non è pervenuta al destinatario per irreperibilità. La dichiarazione di irreperibilità all’indirizzo formale, attestata dal pubblico ufficiale, consente di ritenere dimostrata la mancanza di conoscenza del procedimento e di collegamento;

infatti, nell’avviso di ricevimento del 31 luglio 2010 è barrata la casella “irreperibilità”. Quindi non è pervenuto al destinatario alcun atto. L’ufficiale postale ha erroneamente indicato come irreperibile il destinatario, mentre nella prima relata di notifica dell’ufficiale giudiziario del 30 luglio 2010 era annotata l’ipotesi di temporanea assenza. Ma l’attestazione dell’agente postale del 31 luglio contenuta nell’avviso di ricevimenti n. 595 dd 31 luglio è vincolante in questa sede;

quanto al secondo motivo non è decisivo nella parte in cui lamenta la dichiarazione di inesistenza della notifica, in luogo della nullità e deduce che l’onere di dimostrare l’elemento soggettivo dell’art. 327 c.p.c (mancata conoscenza del processo a causa della nullità) è a carico dell’appellante. La censura è inammissibile per assoluta genericità e per difetto di autosufficienza. Genericità, in quanto il motivo si risolve in una petizione di principio (“non avendo l’appellante assolto questo onere probatorio, ne risulta l’inammissibilità dell’appello”). Il motivo è altresì inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere l’atto di appello di controparte, al fine di dimostrare che questi aveva omesso di allegare e documentare di non aver avuto conoscenza del processo in tempo utile alla tempestiva proposizione dell’impugnazione, sulla base di elementi idonei a far presumere la dipendenza dell’inerzia dalla dedotta nullità, precisando i tempi e i modi della tardiva conoscenza del processo e della sentenza;

in ogni caso, la censura è infondata, poichè la Corte territoriale, sebbene in maniera sintetica, ha ragionevolmente ricostruito, sulla base di presunzioni idonee, la mancanza di conoscenza “stante l’identico esito delle precedenti notifiche a mezzo posta, effettuate dagli attori al medesimo indirizzo”, dalle quali era risultata sempre l’irreperibilità, anche precedente alla notifica dell’atto di citazione, di Pr.Io.;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; in considerazione della particolarità della vicenda le spese del presente giudizio di cassazione vanno integralmente compensate, dandosi atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 23 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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