Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27726 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

K.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Stoppani 34, presso lo studio dell’avv. Luca Silvagni, rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Colavincenzo, per procura in calce al ricorso, (fax 085/64355; p.e.c.

avvdanilocolavincenzo.pec.ordineavvocatichieti.it);

(AMMESSO P.S.S. DELIB. 07/11/2017 CONS. ORD. AVV. L’AQUILA);

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1012/17 della Corte di appello di L’Aquila emessa il 30 maggio 2017 e depositata il 7 giugno 2017 R.G. n. 1884/16;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Giacinto Bisogni.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n. 1012/17, ha dichiarato inammissibile il gravame avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della stessa città in data 27 settembre 2016 con la quale è stata respinta la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino maliano K.E..

2. Ha rilevato la Corte distrettuale che, sebbene l’appello sia stato proposto con atto di citazione notificato il 26 ottobre, nel termine di trenta giorni, previsto dall’art. 702 quater c.p.c. e decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, la causa è stata iscritta a ruolo in data 7 novembre 2016 e cioè dopo il decorso del predetto termine perentorio. Ha ritenuto la Corte di appello che, ai sensi del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1 al procedimento si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2015, art. 19, comma 9 che prevede la proposizione con ricorso dell’appello avverso le decisioni del Tribunale in materia di protezione internazionale e conseguentemente fa decorrere la pendenza della lite dal momento del deposito del ricorso in cancelleria. Ne deriva, secondo la Corte distrettuale, che, qualora l’appello venga proposto erroneamente con citazione anzichè con ricorso, la verifica della tempestività dell’impugnazione deve essere effettuata con riferimento al momento in cui la citazione notificata viene depositata in cancelleria per la relativa iscrizione a ruolo e non con riferimento alla data di notifica della citazione in appello. Nella specie ha rilevato quindi la intempestività dell’appello che ha dichiarato inammissibile compensando le spese in relazione alla natura della controversia e alla incertezza giurisprudenziale sul punto decisivo della controversia.

3. Ricorre per cassazione il sig. K.E. con due motivi di impugnazione con i quali in particolare deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c. in relazione al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 9 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, comma 1, lett. g). Secondo il ricorrente la dizione “ricorso” usata dal legislatore in sede di modifica dell’art. 19 citato ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015 non comporta una revisione dell’art. 702 quater c.p.c. quanto alla forma di proposizione dell’appello per la sola materia della protezione internazionale ma ha solo la funzione di indicare la durata del procedimento di appello in materia di protezione internazionale dal momento della sua introduzione, la cui forma resta ancorata alla disposizione generale, pacificamente interpretata dalla giurisprudenza nel senso della proposizione con citazione e non con ricorso.

RITENUTO

che:

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 ordinanze nn. 17420 del 13 luglio 2017 e 23938 del 12 ottobre 2017) nell’affermare che l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.

5. Nella specie l’appello proposto con atto di citazione è stato notificato il 26 ottobre 2016 e quindi deve ritenersi tempestivo perchè proposto entro trenta giorni dalla comunicazione in data 27 settembre dell’ordinanza di rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte del Tribunale.

6. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello dell’Aquila che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso i cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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