Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27728 del 30/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16080-2017 proposto da:

M.R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto del 7 giugno 2017 del Tribunale di Ancona, il quale ha ammesso il credito del ricorrente per ulteriori Euro 306,66, in chirografo;

– che non svolge difese la procedura;

– che sono stati ravvisati i presupposti dell’art. 380-bis c.p.c.;

– che il ricorrente ha depositato la memoria.

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 2697 c.c., artt. 115-116 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., per non avere il tribunale riconosciuto come agli atti sia stata fornita la prova delle prestazioni svolte dall’avvocato ricorrente in favore della società fallita, prestazioni mai contestate dalla società stessa, ed offerta dall’accordo inter partes e dai c.d. time sheets delle prestazioni orarie compilati dai professionisti dello studio legale;

– che esso è inammissibile, involgendo un giudizio di fatto, non consentito in questa sede: ed invero, il tribunale ha negato sia stata raggiunta la prova delle prestazioni svolte sulla base dei meri “cedolini” predisposti dallo studio legale, che ha reputato inidonei a dimostrare il numero di ore ed il credito maturato, essendo di provenienza unilaterale: ragionamento che, da un lato, non viola le norme invocate, e, dall’altro lato, riguarda pienamente il merito e non può essere rinnovato in sede di legittimità;

– che il secondo motivo censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, perchè il tribunale non ha ammesso la prova per testimoni, senza nessuna motivazione, sebbene formulata sin dall’atto introduttivo, nel quale il ricorrente si era riservato di insistere per l’ammissione, sui capitoli separati e specifici di cui alla narrativa del medesimo;

– che il motivo è manifestamente infondato, in quanto il tribunale ha ritenuto non offerta la prova orale, essendosi in sostanza l’opponente rimesso sul punto al collegio, senza articolare capitoli separati vertenti su fatti specifici: ragionamento che, da un lato, palesa una considerazione completa della posizione processuale dell’opponente, e, dall’altro lato, non viola la norma invocata: posto che, come risulta dalla stessa esposizione del motivo di ricorso, il ricorrente si limitò a riportare i fatti nella parte narrativa dell’atto, e, dunque (come è dato rilevare dall’odierno ricorso, che li riporta) nel corpo di capoversi, di necessità infarciti di elementi non tutti specifici e non tutti rilevanti o privi di valutazioni, secondo una modalità difensiva che finisce per pretendere di rimettere allo stesso giudicante la scelta e la selezione delle circostanze ammissibili quale oggetto di prova orale, scelta e selezione che al giudice non competono;

– che giova richiamare sul punto quanto chiarito da questa Corte, col principio secondo cui “Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici; ne consegue l’inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminate del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, nè può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell’atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova” (Cass. 7 giugno 2011, n. 12292; v. altresì Cass. 31 ottobre 2007, n. 2201);

– che, in sostanza, non è permesso al giudice del merito di sopperire alle carenze probatorie delle parti, qualora sia mancata l’indicazione dei capitoli di prova testimoniale, in tal caso pretendendosi dal giudice una funzione sostitutiva degli oneri delle parti stesse e di attribuirgli poteri officiosi oltre i casi tipici di legge;

– che, infine, il giudizio sull’idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. 31 gennaio 2007, n. 2201);

– che il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., perchè la motivazione del tribunale è contraddittoria al punto da risultare apparente;

– che esso è manifestamente infondato, avendo il tribunale ampiamente e correttamente offerto motivazione della decisione assunta;

– che il quarto motivo censura l’omesso esame di fatto decisivo, laddove il tribunale ha affermato che dalla documentazione interna dello studio risulta lo svolgimento di attività professionale nei mesi in cui la mandante non aveva dato ulteriori istruzioni di procedere: nell’assunto del ricorrente, il tribunale ha errato nel valutare i documenti in atti, i quali non si riferivano all’intera attività difensiva, ma ad un singolo accertamento di a.t.p.;

– che il motivo è inammissibile per la sua irrilevanza nel contesto delle argomentazioni motivazionali del tribunale, la cui ratio fondante consiste nella ritenuta assenza di prova del credito, trattandosi, sul punto, di un mero passaggio non essenziale della decisione afferente un indizio contrario all’assunto dell’opponente;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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