LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enzo – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22339/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTIGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
G.D.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 528/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RILEVATO
che: L’Agenzia delle entrate ricorre sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, per estimi catastali in relazione a unità immobiliare inclusa nella cosiddetta “microzona ***** del Comune di Lecce”, per la quale era stata effettuata una revisione parziale del classamento ai fini dell’applicazione dell’ICI. In particolare la C.T.R. ha ritenuto l’avviso di accertamento carente di motivazione, in quanto la motivazione va valutata necessariamente in relazione ai singoli atti di classamento e nella fattispecie si appalesa generica, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone *****; che col secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, dovendo l’obbligo i motivazione essere parametrata in relazione alla natura degli atti impositivi; che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune e dunque avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale; che il primo motivo non è fondato; che, infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 23 febbraio 2017, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (Sez. 6-5, n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione; che l’art. 39 comma 1 bis – aggiunto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. o), a decorrere dal 1 gennaio 2016 – (la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”) non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato; che il secondo motivo, col quale si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per avere la CTR ritenuto non adeguatamente motivato l’accertamento e il terzo motivo, col quale si deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, sono infondati; che il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017; Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione; che la CTR ha in definitiva applicato i predetti principi; che non vi è luogo a provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018