LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28074-2017 R.G. proposto da:
TOME SRL, LA NUOVA COLLEROSE SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FLAUTI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO LOCANTO;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO ESTRATTIVO OBBLIGATORIO LA CASSIANA;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 3524/2017 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 02/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.
SAMBITO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Firenze e disponga quanto necessario per la prosecuzione del giudizio avanti al giudice competente.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 2.11.2017, il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della domanda con la quale le Società Nuova Collerose a r.l. e Tome a r.l. avevano chiesto la declaratoria di nullità o d’invalidità delle deliberazioni assunte dal Consorzio Estrattivo La Cassiana in data 19.12.2012, per esser la controversia, non attinente a diritti indisponibili, compromessa in arbitri, come da art. 18 dello Statuto consortile. Le Società Nuova Collerose e Tome hanno proposto regolamento di competenza ed il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il Consorzio Estrattivo La Cassiana non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, col quale le ricorrenti denunciano la nullità della clausola compromissoria in riferimento al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, è infondato.
2. La questione della validità della clausola dell’art. 18 dello statuto del Consorzio “La Cassiana” è stata più volte fatta oggetto di esame da parte di questa Corte con le seguenti pronunce: n. 20106 del 2016; n. 10050 e n. 22233 del 2017, n. 3483 del 2018. A differenza di quanto ritenuto dalla prima decisione, quelle successive hanno in concreto dichiarato – anche con riferimento alla questione specifica dell’applicabilità della norma del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34 – la sussistenza della competenza arbitrale stabilita dall’art. 18 dello Statuto del Consorzio. In particolare, la menzionata pronuncia Cass. n. 22233 del 2017 ha stabilito che, “poichè la disposizione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, nel prevedere che la nomina di tutti gli arbitri debba essere devoluta, a pena di nullità, a soggetto estraneo alla società è testualmente riferita, in base al comma 1, alla clausola, compromissorie contenute “negli atti costitutivi delle società”, ne consegue che detta norma, a carattere dichiaratamente settoriale, risulta inapplicabile al caso” di consorzio che non ha adottato una forma societaria. E ha di conseguenza dichiarato la competenza arbitrale in proposito. Ciò comporta che, a seguito di tale pronuncia, si è formato una preclusione sulla validità di detta clausola, che risulta prevalente su quella, antecedente, derivante dalla pronuncia dell’ordinanza n. 20106 del 2016 di questa Corte, invocata dalla società ricorrente. E questo, come già affermato con l’ordinanza n. 3483 del 2018, in ragione del principio, secondo il quale, le sentenze sulla giurisdizione e sulla competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla Suprema Corte – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) hanno efficacia anche nei successivi processi tra le stesse parti.
4. Con i motivi secondo e terzo, si denuncia l’erroneo apprezzamento del Tribunale circa la ricorrenza di ipotesi involgenti diritti indisponibili, in riferimento: a) alla mancata convocazione della Gesca (comodataria di Collerose), che si afferma – contrariamente all’opinione del Consiglio di Amministrazione – legittimata a partecipare all’assemblea del 19.12.2012; b) alla violazione dei principi in materia di redazione dei bilanci.
5. I motivi sono infondato il secondo ed inammissibile il terzo. 6. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16625 del 2013, in tema di società di capitali) ha condivisibilmente affermato che attengono a diritti indisponibili le controversie relative a delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile – che danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio – e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.): in tale ultimo ambito non può esser sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n. 3772 del 2005; n. 18600 del 2011).
7. I principi invocati in tema d’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio delle società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, il carattere imperativo delle norme dirette a garantirne l’osservanza e la natura indisponibile dei relativi diritti (cfr. Cass. n. 20674 del 2016) non sono, invece, pertinenti avendo le ricorrenti del tutto omesso di considerare che il Tribunale ha espressamente escluso che, con la delibera impugnata, sia stato approvato il bilancio, essendosi, piuttosto, trattato di una “mera delibera di approvazione di singole e sopraggiunte spese inerenti l’esercizio in corso” e non essendo tale accertamento stato contestato in seno al ricorso (cfr. Cass. n. 10050 del 2017 cit. che ha affermato la compromettibilità di una delibera in tema di consuntivo annuale di spesa).
8. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Collegio arbitrale previsto dall’art. 18 dello Statuto del Consorzio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018