LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4555/2018 proposto da:
A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, QUESTURA DI TORINO;
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
A.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino n. 3468/2017, depositata il 15 dicembre 2017, con la quale è stato rigettato il ricorso, proposto dal medesimo, avverso la proroga del trattenimento dell’istante presso il CPR Brunelleschi di Torino, richiesta dalla Questura della stessa città, essendo stato l’ A. condannato a mesi otto di reclusione, pena sospesa, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;
il Ministero dell’interno e la Questura di Torino non hanno svolto attività difensiva;
Considerato che:
con i due motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. c), nonchè l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente si duole del fatto che il tribunale abbia accolto l’istanza della Questura di proroga del trattenimento del medesimo presso il CPR Brunelleschi di Torino;
il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, invero, del fatto che all’istante era stato concesso – dal Tribunale di Cremona, che lo aveva condannato, il 13 dicembre 2017, a mesi otto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni – il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Ritenuto che:
ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 2, lett. c), la proroga del trattenimento dell’immigrato nel centro sia possibile quando il medesimo costituisca un “pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”;
solo il concreto accertamento della pericolosità sociale impedisca la formulazione del giudizio prognostico favorevole, indispensabile per la concessione della sospensione condizionale della pena (Cass., 05/03/2009, n. 14380; Cass., 19/05/1999, n. 2416);
Rilevato che:
nel caso di specie, il Tribunale di Cremona ha concesso all’odierno resistente il beneficio della sospensione condizionale della pena, accertando in concreto che il giudizio prognostico circa la non commissione di ulteriori reati da parte del medesimo era positivo;
di conseguenza la pericolosità del A. non si palesa – in concreto – sussistente;
Ritenuto che:
l’accoglimento del ricorso comporti la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018