LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5107-2018 proposto da:
B.T.J.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 12/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
RILEVATO
che:
B.T.J.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Torino, depositato il 12 agosto 2017, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Torino in data 25 febbraio 2017;
la Prefettura di Roma ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace abbia rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino in data 25 febbraio 2017, senza valutare l’effettività dei vincoli familiari del richiedente, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l’esistenza di eventuali legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine, come richiesto dalla norma succitata;
costituitosi nel presente giudizio, il Ministero dell’Interno ha dedotto che l’Amministrazione ha, nelle more, revocato in via di autotutela il provvedimento di espulsione, concedendo al B.T. il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Ritenuto che:
in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale per motivi umanitari renda inefficace il precedente decreto di espulsione, divenuto ineseguibile, poichè la posizione giuridica dell’interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito (Cass., 24/06/2014, n. 14268).
Ritenuto che:
l’accoglimento del ricorso comporti la cassazione dell’ordinanza impugnata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, debba dichiarare inefficace il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Torino in data 25 febbraio 2017; le spese del presente grado del giudizio e di quelle di merito vadano poste a carico della Amministrazione soccombente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inefficace il decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Torino in data 25 febbraio 2017. Condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; condanna l’intimato al pagamento delle spese di merito, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018