Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27742 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5471-2018 proposto da:

J.O., elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FILARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA ZOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 12.1.2018, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha rigettato il ricorso proposto da J.O. avverso il provvedimento di rigetto delle domande di riconoscimento della protezione internazionale. Il Tribunale ha ritenuto che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente, essendo sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, e che la narrazione degli eventi che, secondo il richiedente, avevano determinato la sua fuga dal paese d’origine, non presentassero requisiti minimi di attendibilità, nè in relazione alla sua ipotetica condizione di perseguitato, nè in relazione alla sua concreta esposizione a rischi di grave danno in ipotesi di rientro in patria, provenendo dall’Edo State, distante più di 500 km dalla regione interessata dalle violenze della setta islamista *****, nè, infine ai fini del riconoscimento del permesso umanitario.

J.O. ha proposto ricorso per sette motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si chiede, in via preliminare, di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale.

2. Col secondo motivo si chiede, sempre in via preliminare, di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva numero 32/2013 dagli artt. 6 e 13 della Cedu, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex art. 737 c.p.c. e ss., e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale.

3. Con il terzo motivo si chiede, sempre in via preliminare, di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3, comma 1; art. 24, commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado.

4. Col quarto motivo si chiede, sempre in via preliminare, di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

5. I sollevati dubbi di costituzionalità sono tutti inammissibili.

6. Questa Corte si è già condivisibilmente espressa su analoghe questioni con la recente sentenza n. 17717 del 2018, con cui ne ha posto in rilievo l’irrilevanza, poichè inidonee tanto in quel caso quanto in questo, ad incidere sulle situazioni giuridiche fatte valere nel giudizio principale per esser la decisione impugnata fondata su ragioni di merito (credibilità del ricorrente ed insussistenza dei presupposti della chiesta protezione) e non sulla disciplina giuridica introdotta col D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, recante: “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”; e non ha, peraltro, omesso di rilevarne la manifesta infondatezza, osservando: a) quanto alla prima questione, la mancanza di fondamento logico in quanto l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza; b) quanto alla seconda questione, l’idoneità del procedimento camerale, da sempre impiegato anche per la trattazione di controversie su diritti e status, a garantire l’adeguato dispiegarsi del contraddittorio con riguardo al riconoscimento della protezione internazionale, neppure potendo riconoscersi rilievo all’eventualità della soppressione dell’udienza di comparizione, sia perchè essa è circoscritta a particolari frangenti nei quali la celebrazione dell’udienza si risolverebbe in un superfluo adempimento, tenuto conto dell’attività in precedenza svolta, sia perchè il contraddittorio è comunque pienamente garantito dal deposito di difese scritte; c) quanto alla terza questione, la previsione del termine di 30 giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, rientra senza dubbio nell’ambito della discrezionalità del legislatore, e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie (v. p. es. L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2; L. Fall., art. 99, u.c.); d) quanto alla quarta questione, svolta sull’assunto della disparità di trattamento tra il privato e il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, la previsione normativa si pone in armonia con il requisito di specialità della procura necessaria per il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., mentre il richiamo del ricorrente alla sanzione di improcedibilità, e non di inammissibilità, concepita per il deposito della procura alle liti, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, è effettuato a sproposito, giacchè l’applicazione di detta norma non è affatto esclusa dalla previsione della disposizione sospettata di incostituzionalità.

7. Il quinto motivo, con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per avere la sentenza impugnata escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, è invece fondato. 8. Con la citata sentenza n. 17717 del 2018, questa Corte sulla scorta dei criteri esegetici letterale e sistematico, ha affermato il principio, cui si presta adesione, secondo cui: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

8. Ne discende che il decreto impugnato va cassato, restando assorbiti i motivi sesto e settimo, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà, anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta i primi quattro motivi, accoglie il quinto, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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