Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27743 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4808-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (*****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in RONDA, VIA DIA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 8408/14 del TRIBUNALE di NAPOLI depositato il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio Pietro.

RILEVATO IN FATTO

Che con ricorso in data 18 dicembre 2014, R.A. aveva chiesto al Tribunale di Napoli di condannare il Ministero della giustizia al pagamento di congrua indennità per la detenzione in vari istituti carcerari (dal 29 settembre 2006 al 31 ottobre 2011), in condizioni inumane e non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014;

il Ministero della giustizia aveva eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.;

il tribunale, avendo qualificato la responsabilità come contrattuale, ha rigettato l’eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile la prescrizione decennale, decorrente giorno per giorno a ritroso dalla data della domanda, e non decorso il relativo termine; ha condannato il Ministero a pagare Euro 3360,00;

il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, notificato al R., il quale non si è difeso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2947 c.c. e L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, in ordine alla questione della prescrizione, è infondato alla luce del principio secondo cui il diritto ad una somma di denaro pari a otto curo per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della Cedu, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti ex lege sull’amministrazione penitenziaria; ne consegue che il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali il termine comincia a decorrere solo da tale data (Cass., s.u., n. 11018/2018);

il ricorso è rigettato;

non è dovuto il raddoppio del contributo essendo, il ricorrente una Amministrazione dello Stato che è esente dal contributo (Cass. n. 1778/16).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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