Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27744 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5809-2017 proposto da:

D.G.G., elettivamente domiciliato in Roma, VIA RIDOLFINO VENUTI, 30, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CRETELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO CRETELLA;

– ricorrente –

contro

LIQUIDAZIONI, COATTA AMMINISTRATIVA DI STAMPA DEMOCRATICA 95 SOC.

COOPERATIVA GIORNALISTICA A RL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato e difeso dall’avvocato Luigi Pezone;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 5061/2016 del TRIBUNALE di TORRE ANNUZIATA, depositato il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE Antonio Pietro.

RILEVATO IN FATTO

Il Tribunale di Torre Annunziata, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione di D.G.G. avverso l’esclusione di un proprio credito dal passivo della LCA Stampa Democratica 95 Soc. Coop. Giornalistica a r.l., in ragione della mancata prova delle prestazioni lavorative espletate dal D.G.;

la LCA aveva dedotto l’incompatibilità tra le funzioni che il D.G. assumeva di avere svolto e il giudice delegato aveva rilevato che la lettera di assunzione era stata sottoscritta dallo stesso D.G., irritualmente, nella veste di dipendente, di amministratore e datore di lavoro;

il D.G. ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta la LCA con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, il quale denuncia omesso esame del certificato INPGI e la mancata ammissione della prova per testi chiesta dalla controparte, avendo il ricorrente interesse all’escussione degli stessi, è inammissibile nella parte in cui sollecita, al di là di quanto consentito dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 una diretta rivalutazione delle risultanze istruttorie ed un riesame di apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito; dall’altro, è infondato, laddove lamenta la mancata valutazione del certificato INPGI che è stato invece esaminato e giudicato irrilevante;

infondata è la doglianza relativa alla mancata ammissione dei testimoni indicati dalla controparte, avendo i giudici di merito, senza incorrere in alcuna violazione di legge, utilizzato a fini probatori le dichiarazioni rese da costoro alla Guardia di Finanza nel corso delle indagini compiute sulla LCA;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

è dovuto il raddoppio del contributo a carico del ricorrente, come per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3100,00, di cui Euro 3000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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