LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2857/2018 proposto da:
B.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZINA SALVATORE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto n. 10731/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 07/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 7.12.2017, il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da B.B.M., cittadino della *****, avverso il provvedimento di rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente, essendo sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni dinanzi alla Commissione territoriale, e, nel merito, che la narrazione degli eventi che, secondo il richiedente, avevano determinato la sua fuga dal paese d’origine, non presentasse requisiti minimi di attendibilità, nè in relazione alla sua concreta esposizione a rischi di grave danno in ipotesi di rientro in patria, nè, infine, ai fini del riconoscimento del permesso umanitario. B.B.M. ha proposto ricorso per cinque motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per avere la sentenza impugnata escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e si solleva il dubbio d’incostituzionalità di tale norma sotto svariati profili.
2. La violazione di legge è fondata.
3. Con la sentenza n. 17717 del 2018, questa Corte, sulla scorta di plurimi criteri esegetici, ha affermato il principio, cui si presta adesione, secondo cui: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.
3. Ne discende che il decreto impugnato va cassato, restando esclusa la rilevanza dei dubbi di costituzionalità dedotti dal ricorrente, ed assorbiti gli altri motivi. Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Napoli in diversa composizione, provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018