LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15621-2018 proposto da:
E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati OTTAVIO PANNONE, ROCCO BARBATO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;
– intimata –
avverso il decreto n. 34159/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- Con decreto del 4 maggio 2018 il Tribunale Di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha respinto la domanda di E.P. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, neppure riconoscendogli la protezione umanitaria.
Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti, richiesta dal ricorrente, essendo sufficiente l’acquisizione della “documentazione cartacea contenente il verbale sottoscritto del colloquio dell’interessato”. Ha ritenuto, altresì, che la narrazione degli eventi che, secondo E.P., avevano determinato la sua fuga dal paese di origine, il Ghana, non presentassero “requisiti minimi di attendibilità”: posto che il ricorrente “non ha dato corpo a situazioni determinanti persecuzioni per motivi politici, religiosi o di sesso; non ha dato canto correttamente dei suoi generici timori di subire gravi danni; non ha allegato circostanze concreta, datate o riconducibili a soggetti specifici; non ha dato conto di avere richiesto invano tutela alla pubblica autorità del suo paese”.
2.- Per la cassazione del decreto E.P. ha proposto ricorso per quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività nel presente grado di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.- Il ricorso denunzia i vizi che qui di seguito vengono richiamati.
Il primo motivo è intestato “nullità del decreto per lesione del contraddittorio e del correlato diritto di difesa – violazione degli artt. 737 e 738 cod. proc. civ., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, commi 10 e 11, artt. 101 e 128 cod. proc. civ., art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2 e art. 24 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Il secondo motivo è intestato “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 8, nonchè degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 omessa o quanto meno insufficiente motivazione circa un punto decisivo”.
Il terzo motivo è rubricato “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c. e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – motivazione contraddittoria circa un fatto decisivo”.
Il quarto motivo è rubricato “violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, nonchè dell’art. 10 e degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.
4.- I primi due motivi, che per il loro collegamento, vanno trattati in modo congiunto, sono fondati.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (cfr., tra le più recenti, Cass., 5 luglio 2018, n. 17717; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24100).
Il Tribunale ha quindi errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione.
5.- Il terzo e il quarto motivo di ricorso restano assorbiti.
6.- In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso. Di conseguenza, va rinviata la controversa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione di udienza, liquidando altresì le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018
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