Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27750 del 31/10/2018

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17709-2018 proposto da:

K.K.J.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MIGLIACCIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 30075/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, del 7/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto del 9 maggio 2018 il Tribunale Di Napoli, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha respinto la domanda di K.J. volta al riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria, neppure riconoscendogli la protezione umanitaria.

Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti, richiesta dal ricorrente, “poichè la violazione del diritto di difesa non si connette, come mero automatismo, alla mancata audizione, da parte del giudice, del richiedente già ascoltato in sede amministrativa”. Ha ritenuto, altresì, che la narrazione degli eventi che, secondo l’attuale ricorrente, avevano determinato la sua fuga dal paese di origine, la Costa d’Avorio (città di *****), fa “escludere il pericolo, che il richiedente ha paventato, di subire trattamenti inumani o degradanti per paura di essere incarcerato, non solo non avendo questi provato nulla al proposito, ma potendo anche escludere, dallo stesso narrato…, qualunque concretezza al prospettato timore”.

2.- Per la cassazione del decreto K.J.K. ha proposto ricorso per due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività nel presente grado di giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il ricorso denunzia i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo è intestato “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, nonchè dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2; art. 47 Carta di Nizza; art. 6, par. 1, Cedu; art. 4, comma 1, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e 10 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Il secondo motivo è rubricato “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

4.- I due motivi di ricorso, che per il loro collegamento, vanno trattati in modo congiunto, sono fondati.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (cfr., tra le più recenti, Cass., 5 luglio 2018, n. 17717; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24100).

Il Tribunale ha quindi errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione.

5.- Il ricorso va pertanto accolto.

Di conseguenza, va rinviata la controversa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione di udienza, liquidando altresì le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i due motivi di ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472