LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez. –
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di Sez. –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.D., elettivamente domiciliata in *****, presso lo studio dell’avvocato DANIELE GRANARA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente –
e contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE LIGURIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1462/2016 della SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI ROMA, depositata il 30/12/2016.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Consigliere Dr. ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dr.
RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato Crescenzio Santuori per delega dell’avvocato Daniele Granara.
FATTI DI CAUSA
1. – S.D. venne condannata, con sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria dell’aprile 2010, al pagamento della somma di Euro 131.143,20, oltre accessori, a titolo di danno erariale per essersi resa responsabile, quale cancelliere della Sezione distaccata di Sarzana del Tribunale di La Spezia, dell’indebita appropriazione di somme di denaro (per il suddetto complessivo ammontare), mediante la compilazione di titoli di pagamento emessi in proprio favore.
2. – Il gravame interposto dalla S. avverso detta decisione veniva respinto dalla Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti con sentenza del 30 dicembre 2016.
Il giudice di appello, a fondamento della resa pronuncia, osservava: 1) l’effettiva sussistenza del danno erariale cagionato dalla S. risultava, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., in base all’accertamento dei fatti (relativi anche all’emissione dei mandati di pagamento per l’importo complessivo di Euro 131.143,11) da parte del giudice penale che ne aveva riconosciuto la responsabilità per il delitto continuato di truffa aggravata; 2) non era ravvisabile il dedotto vizio di ultrapetizione, con conseguente vulnus al contraddittorio, in relazione alla reiezione dell’eccezione di prescrizione del danno all’erario sulla base dell’argomento, non dedotto dalla Procura regionale, dell’occultamento doloso del danno stesso, trattandosi di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, non contrastante con il principio declinato dall’art. 112 c.p.c.; 3) il termine di prescrizione quinquennale decorreva, ai sensi della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 2, dalla scoperta del pregiudizio, avendo la S. posto in essere una “attività fraudolenta soggettivamente e diretta oggettivamente ad occultare il danno”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre S.D., ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, e D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 207,articolando tre motivi in via principale e chiedendo, in via subordinata, che venga disposto rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE in ordine all’interpretazione dell’art. 47 della Carta di Nizza.
Resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo mezzo è denunciata violazione dell’art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c., comma 1 e D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 207 in relazione alla violazione degli artt. 24,103,111,113 e 117 Cost., dell’art. 6CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti dell’Unione Europea, dell’art. 2 del codice del processo contabile e degli artt. 112 e 116 c.p.c., “sotto il profilo della mancata prova del danno erariale”.
Il giudice contabile avrebbe ecceduto dai limiti della propria giurisdizione per aver positivamente statuito in ordine alla sussistenza del danno erariale sebbene non fosse stato autonomamente provato in sede di processo contabile, utilizzando, in forza dell’art. 651 c.p.p., le “sole e insufficienti risultanze del processo penale” riguardante essa ricorrente.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione dell’art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c., comma 1, e D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 207 in relazione alla violazione degli artt. 24 e 70 Cost., art. 101 Cost., comma 2, artt. 103,111,113 e 117 Cost., dell’art. 6CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti dell’Unione Europea, dell’art. 2 del codice del processo contabile e dell’art. 101 c.p.c., comma 2 artt. 112 e 116 c.p.c., “sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa”.
La Corte dei conti avrebbe ecceduto dalla propria giurisdizione per aver autonomamente non già meramente qualificato giuridicamente la fattispecie che integrava il pregiudizio erariale, bensì rilevato d’ufficio la circostanza dell’occultamento doloso del danno, quale fatto mai dedotto dal p.m. e non sottoposto al contraddittorio tra le parti, così da assumere a fondamento della propria decisione “fatti non allegati dalla Procura Regionale e, pertanto, mai provati in giudizio”.
3. – Con il terzo mezzo è prospettata violazione dell’art. 111 Cost., comma 8, art. 362 c.p.c., comma 1, e D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 207 in relazione alla violazione degli artt. 24,103,111,113 e 117 Cost., dell’art. 6CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti dell’Unione Europea, dell’art. 2 del codice del processo contabile, degli artt. 112 e 116 c.p.c. e della L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 2, “sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione per carenza di potere giurisdizionale per intervenuta prescrizione”.
Premesso che la circostanza dell’occultamento doloso del danno non era stata mai allegata e provata in giudizio, il giudice contabile, in difetto di potere giurisdizionale e denegando giustizia, avrebbe statuito il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione di danno erariale, sollevata da essa ricorrente, nonostante che detto termine fosse ormai maturato dalla verificazione del fatto dannoso.
4. – In via subordinata, la ricorrente chiede che venga adita la Corte di giustizia dell’Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, sull’interpretazione dell’art. 47 della Carta di Nizza e, segnatamente, sul quesito “se il “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale” ivi sancito debba essere interpretato quale diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e, quindi, ad una decisione nel merito del ricorso proposto, all’esercizio del quale diritto osta la pronuncia in eccesso di potere giurisdizionale e in ultrapetizione, la quale consente di assoggettare all’azione contabile l’esponente, anche in assenza di legittima azione contabile e valido procedimento istruttorio”.
5. – I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.
Il sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi concernenti l’ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui attengono invece gli errori in iudicando e in procedendo, i quali esorbitano dai confini dell’astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed investono l’accertamento della fondatezza o meno della domanda (tra le molte, Cass., S.U., 18 gennaio 2005, n. 847, Cass., S.U., 16 febbraio 2009, n. 3688; Cass., S.U., 23 luglio 2015, n. 15476; Cass., S.U., 29 dicembre 2017, n. 31226; Cass., S.U., 27 aprile 2018, n. 10264).
E ciò quale che sia la gravità della violazione delle norme di riferimento, sostanziali o processuali, applicate (Corte cost., sent. n. 6 del 2018), là dove, peraltro, pur nella accezione c.d. evolutiva del sindacato sulla giurisdizione (che la ricorrente evoca, segnatamente, nella memoria successivamente depositata), lo stravolgimento delle norme di rito, che andrebbe ad integrare il diniego della giurisdizione stessa, non potrebbe riconoscersi dalla negazione in concreto della tutela giurisdizionale invocata a motivo del malgoverno, da parte del giudice adito, delle regole che presiedono all’esercizio dei propri poteri e questo perchè di dette regole il giudice medesimo abbia fornito una certa interpretazione ed applicazione, dalla quale la parte dissente (Cass., S.U., 27 giugno 2018, n. 16973 e Cass., S.U., 30 luglio 2018, n. 20169).
Nella specie, quanto deduce la ricorrente sono, per l’appunto, vizi di carattere processuale e sostanziale (attinenti alla valutazione delle prove – in base al principio di autonomia dell’accertamento dei fatti rimesso al giudice contabile rispetto a quello derivante dal giudizio penale -, al principio del contraddittorio, nonchè alla qualificazione in iure della fattispecie rilevante in giudizio, con effetti anche sulla decorrenza della prescrizione), che in nessun caso possono configurare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione e, così, radicare lo scrutinio rimesso a questa Corte ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8.
5.1. – Quanto, poi, alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, giova osservare (nel solco di quanto già evidenziato in forza degli orientamenti espressi da questa Corte regolatrice) che, in materia di impugnazione delle sentenze dei giudici speciali, il controllo del limite esterno della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche di detti giudici suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell’Unione Europea, salva l’ipotesi “estrema” – che non ricorre affatto nella specie – in cui l’errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme Europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea, si da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale (Cass., S.U., 17 gennaio 2017, n. 953; Cass., S.U., 29 dicembre 2017, n. 31226; Cass., S.U., n. 20169/2018, cit.).
Del resto, sull’attribuzione di controllo spettante a questa Corte in ordine al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione speciale non sono evidenziabili norme dell’Unione Europea su cui possano ipotizzarsi quesiti interpretativi e i limiti istituzionali (e costituzionali) di tale controllo restano invalicabili anche nel caso di non accoglimento di un’istanza di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, quand’anche motivato per implicito (Cass., S.U., 8 luglio 2016, n. 14042; Cass., S.U., n. 20169/2018, cit.; quanto al rispetto dell’art. 6 della CEDU: Corte EDU, 4 sez., 8 settembre 2015, Wind Telecomunicazioni spa c/ Italia; sulla motivazione per implicito, Corte EDU, 4 sez., 21 luglio 2015, Schipani e aa. c/ Italia).
6. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti (tra le tante, Cass., S.U., 8 maggio 2017, n. 11139; Cass., S.U., 27 dicembre 2016, n. 26995).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 25 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018
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