LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23637-2018 proposto da:
M.H., elettivamente domiciliatasi in ROMA, VIA E.Q.
VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO BUCELLO;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 72/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 21/06/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere ANGELINA MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Simona Viola per delega dell’avvocato Giovanni Battista Conte.
FATTI DI CAUSA
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, all’esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’avvocato M.H., ha inflitto alla professionista la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi per due distinti capi d’incolpazione: il primo consiste nell’aver depositato in tempi differenti nell’interesse di un proprio assistito due distinte domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nell’aver notificato nell’interesse di quel cliente due distinti atti di citazione nei confronti di due diverse aziende sanitarie, tacendo d’indicare in ciascuno che l’azione era stata intrapresa nei confronti dell’altra azienda; il secondo, è stato ravvisato nella condotta consistita nell’affermare che non si sarebbe presentata all’incontro di mediazione, in tal modo volta a indurre la controparte a non presentarsi anch’essa, e a ottenere l’emissione di un verbale negativo motivato dall’assenza della controparte all’incontro al quale, invece, la professionista si era alla fine presentata.
Contro questa decisione l’avv. M. ha proposto ricorso al Consiglio nazionale forense che, con sentenza n. 72 del 2018, l’ha dichiarato inammissibile per tardività.
Il Consiglio nazionale forense ha rilevato che la decisione impugnata era stata notificata alla professionista in data 24 febbraio 2015, ma che il ricorso era stato depositato dinanzi al Consiglio soltanto in data 17 marzo 2015, oltre, cioè, il termine di venti giorni previsto dal R.D. n. 1578 del 1933, art. 50.
Contro questa sentenza l’avv. M. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, e correda d’istanza volta a ottenere la sospensione dell’esecutorietà della sentenza impugnata, nonchè di memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 61 e 65 della legge professionale forense, nonchè dell’art. 33 del regolamento sul procedimento disciplinare, là dove il Consiglio nazionale forense ha seguitato ad applicare, benchè abrogato, il R.D. n. 1758 del 1933, art. 50.
Il motivo è fondato.
Erronea è sul punto la statuizione contenuta in sentenza che esclude l’applicabilità della L. n. 247 del 2012, art. 61,perchè la norma si riferirebbe alle sole impugnazioni delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, e non già a quelle assunte dal consiglio dell’ordine.
A norma della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 65, “fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.
La disposizione transitoria fissa dunque una regola particolare, che inibisce l’entrata in vigore della novella e che, quanto alle disposizioni processuali, ne impedisce l’immediata applicazione, che si sarebbe altrimenti prodotta, sino a quando, appunto, non si verifichi l’evento assunto come rilevante, ossia l’entrata in vigore dei regolamenti previsti.
Il che spoglia di significato la considerazione su cui si regge la sentenza impugnata, che discrimina il regime processuale delle impugnazioni, a seconda dell’organo dal quale provenga la decisione da impugnare.
2.- Orbene, posto che il regolamento sul procedimento disciplinare n. 2 del 21 febbraio 2014 è entrato in vigore il 1 gennaio 2015, al momento della proposizione del ricorso al CNF, risalente al 17 marzo 2015, era ormai applicabile la L. n. 247 del 2012, art. 61, comma 1, secondo cui “avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità (…)” (vedi, sui presupposti di applicabilità della L. n. 247 del 2012, art. 61,Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30999; 12 settembre 2017, n. 21113; ord. 22 marzo 2017, n. 7298).
3.- Il motivo va quindi accolto; il che determina l’assorbimento dei restanti, che concernono la rimessione nei termini.
4.- Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Consiglio nazionale forense perchè esamini nel merito l’impugnazione.
4.1.- La cassazione della sentenza impugnata comporta altresì l’assorbimento della richiesta di sospensione dell’esecutorietà della decisione, alla luce di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 34 del regolamento 21 febbraio 2014, n. 2, a norma del quale “Gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull’impugnazione”.
E ciò perchè cassando la sentenza si determina la caducazione del presupposto al quale è ancorata la produzione degli effetti della sospensione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, nonchè l’istanza di sospensione e rinvia per nuovo esame al Consiglio nazionale forense in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018