LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14847/2017 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE 33, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NUCARO AMICI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
LA GARDENDUE S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANCONA 20, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO FUSCO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2160/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTO E DIRITTO
1.- La società cooperativa Gardendue ha convenuto in giudizio P.D. avanti al Tribunale di Roma, per sentirlo condannare al pagamento di un determinata somma, a titolo di quote sociali dovute (cfr. richiesta di pagamento nn. 48 e 49 del 17 maggio 2004, come entrambe riferite a “spese” relative all’anno 2004). Nella contumacia del convenuto, il Tribunale ha accolto la domanda attorea.
Nel prosieguo, la Corte di Appello di Roma ha respinto, con sentenza del 31 marzo 2017, l’appello che P. aveva proposto per due distinte ragioni.
Riscontrando la prima contestazione, relativa alla notifica dell’atto di citazione in primo grado, la Corte di Appello ha rilevato la tempestività e piena regolarità dell’azione svolta al riguardo dalla società attrice.
Con riferimento all’ulteriore contestazione – come relativa alla legittimazione attiva a esigere il debito -, poi, il giudice ha ritenuto che “legittimamente la Cooperativa Gardendue aveva intrapreso l’azione giudiziaria nei confronti di P.D., il quale non ha contestato di esserne socio, per un titolo proprio, quale la quota parte di spese della Cooperativa gravante sul socio P., e la quota parte allo stesso spettante quale socio, di quanto la Cooperativa aveva direttamente anticipato in favore del Condominio, che la stessa Cooperativa aveva contribuito a costituire nell’interesse dei soci assegnatari della Cooperativa”.
2.- Contro tale pronuncia è insorto P.D., con ricorso che articola due motivi di cassazione.
Resiste con controricorso la società Gardendue.
3.- Il primo motivo di ricorso assume violazione dell’art. 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 8, nonchè del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 2, asserendo che “erra il giudice di merito nel ritenere perfezionata la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado”: “dalla relata di notificazione dell’atto stesso non si evince con certezza come sia stato rispettato l’iter procedimentale complesso stabilito con l’adozione del servizio postale”.
Il motivo non è ammissibile.
Lo stesso si esaurisce, infatti, in una considerazione di ordine generico, oltre che solo dubitativa, senza venire a indicare uno specifico addebito all’itinerario motivazionale svolto dalla sentenza impugnata. Che, per di più, ripercorre e verifica con precisa minuziosità tutti i passaggi lungo i quali viene ad articolarsi la notificazione a mezzo servizio postale.
4.- Il secondo motivo di ricorso assume vizio di omesso esame di fatto decisivo per l’esito del giudizio.
Rileva in proposito che il giudice del merito, se ha considerato di natura condominiale e non sociale il debito preteso dalla Gardendue verso il P., non ha peraltro preso in considerazione il fatto che “il condominio si sia costituito a fine 2003”. Per sostenere che, data questa circostanza, non può essere dubbia la mancanza di legittimazione attiva della società resistente: posto che nella specie si discute, appunto, di “quote attinenti all’ordinaria gestione del condominio”.
Il motivo non è ammissibile.
In effetti, la circostanza indicata dal ricorrente è stata presa in peculiare considerazione dalla Corte romana. Che, con specifico riferimento alle richieste di pagamento avanzate dalla società, ha rilevato come le stesse si leghino alla Delib. assembleare della Gardendue del *****, che “aveva approvato il bilancio del 31 dicembre 2004, il quale dava atto che la gestione del Condominio per il 2004 era stato per forza maggiore effettuata dalla Cooperativa con il sostenimento delle spese essenziali”.
4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 800,00 (oltre a Euro 100,00 per esborsi).
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di misura pari a quello dovuto per il ricorso, a mente del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, il 14 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018