LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21082-2017 R.G. proposto da:
FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO TARANTINO;
– ricorrente –
contro
ASL LECCE;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2940/2017 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 10/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI ANNA MARIA, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, esaminato il presente regolamento, lo accolga affermando che competente a conoscere della controversia è il Tribunale di Lecce.
RILEVATO
che:
il Fallimento ***** s.r.l. ha impugnato con regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., comma 1, la sentenza n. 2940/2017 del Tribunale di Lecce, con la quale è stata dichiarata improponibile, stante la devoluzione della controversia alla competenza arbitrale, la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’impresa – appaltatrice dei lavori per il completamento del Dipartimento di oncologia dell’Azienda Ospedaliera ***** – per la ritardata consegna del cantiere, da parte dell’ASL appaltante, nonchè per l’illegittima sospensione dei lavori o, comunque, per l’ingiustificata protrazione degli stessi.
CONSIDERATO
che:
il regolamento di competenza è ammissibile, sebbene il Tribunale di Lecce abbia dichiarato, non la propria incompetenza, sebbene l’improponibilità della domanda, atteso che la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dell’art. 819-ter cod. proc. civ., dichiari improponibile la domanda, dev’essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass., 04/08/2011, n. 17019).
Ritenuto che:
nei contratti d’appalto stipulati – come nel caso di specie – a seguito di gara indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie debba essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un richiamo meramente formale al capitolato speciale che preveda eventualmente la clausola compromissoria (Cass., 04/01/2017, n. 81);
il richiamo della disciplina della competenza arbitrale fissata in un distinto documento, come un capitolato speciale, debba rivestire, invero, i caratteri della “relatio perfecta”, ossia debba essere predisposto in funzione regolamentare di un singolo rapporto che sia effettuato dalle parti contraenti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell’integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione (Cass., 22/10/2003, n. 15783; Cass., 30/03/2011, n. 7197);
a tal fine il rinvio, contenuto nel contratto, debba – di conseguenza contenere un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, un generico rinvio, mediante il mero riferimento al documento o al formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione (Cass. Sez. U., 19/05/2009, n. 11529).
Rilevato che:
nel caso concreto, non solo il contratto di appalto non opera affatto un espresso richiamo alla clausola arbitrale contenuta nell’art. 36 del capitolato speciale – secondo cui “Ove non si proceda all’accordo bonario e vengano conseguentemente, confermate le riserve, la definizione delle controversia è attribuita ad un arbitrato, ai sensi del titolo 8 del libro 4 del codice di procedura civile” – ma addirittura contiene una previsione di segno contrario, stabilendo l’art. 15 che “Per tutte le controversie, che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà competente il Foro di Lecce”; la clausola contrattuale non fa, pertanto, neppure salva la specifica previsione – concernente le riserve, in discussione nel caso di specie – di cui all’art. 36 del capitolato speciale, evidentemente assorbendola nella previsione onnicomprensiva di una competenza esclusiva che concerne tutte le controversie, comprese quelle relative alle riserve, scaturenti dal medesimo contratto.
Ritenuto che:
per le ragioni esposte, contrariamente all’assunto del giudice a quo, debba essere affermata la competenza del Tribunale di Lecce a conoscere della controversia. Il Tribunale designato provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018