LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4259-2018 proposto da:
B.H., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO OLIVIERO DE SENA PLUNKETT, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MAIELLARO;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 04/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
RILEVATO
che:
B.H. ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad un solo motivo – nei confronti del decreto del Giudice di pace di Roma depositata il 4 agosto 2017, con il quale è stato accolto il gravame dell’istante avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera, emesso dal Prefetto di Roma in data 10 gennaio 2017, senza statuizione alcuna sulle spese di lite;
l’intimata Prefettura non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione degli artt. 91,92 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – il ricorrente lamenta che l’adito Giudice di pace non abbia in alcun modo statuito in ordine alle spese del giudizio, benchè l’istante ne avesse espressamente richiesto la liquidazione.
Ritenuto che:
la mancata statuizione sulle spese del giudizio integri una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisca un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto;
pertanto, l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisca mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d’impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass., 23/06/2005, n. 13513; Cass., 19/02/2013, n. 4012; Cass., 17/06/2016, n. 12625).
Rilevato che:
nel caso di specie, il Giudice di pace ha omesso del tutto di statuire, sia nella motivazione che nel dispositivo, sulle spese del giudizio.
Ritenuto che:
per tutte le ragioni esposte, sussistendo un evidente vizio di omessa pronuncia posto in essere dalla sentenza impugnata, il ricorso debba essere accolto, con conseguente cassazione della pronuncia in parte qua;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, debba procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di merito e del presente giudizio;
dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, condanna la Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; condanna l’intimata al pagamento delle spese di merito, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018