LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7366-2018 proposto da:
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO CATAUDELLA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 30/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
C.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2147/2017, depositata il 30 gennaio 2018, notificata l’8 febbraio 2018, con la quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale, per il riconoscimento dello status di rifugiato, e le domande subordinate di protezione sussidiaria ed umanitaria, proposte dall’istante;
l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;
Considerato che:
con i due motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente si duole del fatto che il tribunale non abbia inteso concedere all’istante la protezione sussidiaria, e neppure la misura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sebbene il medesimo fosse stato costretto a vivere per settimane all’interno di un commissariato ed a lavorare di notte, per il timore di non farsi trovare dalla famiglia dell’uomo deceduto a seguito di n incidente stradale da lui provocato;
il giudice di prime cure non avrebbe, poi, tenuto conto del fatto che lo Stato d’origine del richiedente (la Costa D’Avorio), “pur vivendo ormai una situazione di pace”, sarebbe comunque caratterizzata da una situazione nella quale “le famiglie più ricche comandano e gestiscono la malavita”, mentre le famiglie appartenenti ad una classe sociale inferiore, come quella del C., non sarebbero in gradi di fendersi;
Ritenuto che:
sia inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758);
inoltre, il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421), e che, in particolare, sia necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
Considerato che:
nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato – sulla base di rapporti provenienti da fonti internazionali, come, del resto, è riconosciuto dallo stesso ricorrente – che la Costa D’Avorio non versa in una situazione tale da mettere a serio rischio gli abitanti, sotto il profilo discriminatorio e della violenza indiscriminata nei confronti della popolazione;
il Tribunale ha, altresì, escluso la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente: sia per le assicurazioni che la polizia aveva fornito circa la mancanza di una sua responsabilità nell’incidente occorso, che rendevano poco attendibile la versione secondo cui la famiglia dell’ucciso se la fosse presa con il presunto investitore; sia per il fatto che la polizia si era subito attivata per individuare gli autori della pretese intimidazioni; sia perchè era del tutto inverosimile che la famiglia dell’investito, anzichè preoccuparsi di soccorrere quest’ultimo, si fosse scagliata subito contro il presunto investitore; Rilevato che:
a fronte di tali accertamenti in fatto, adeguatamente motivati, le censure in esame, sub specie, del vizio di violazione di norme di legge mirano, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;
la ratio decidendi relativa alla non credibilità delle dichiarazioni rese dal C. non risulta, inoltre, neppure censurata dal ricorrente; pertanto, le doglianze sono inammissibili;
Ritenuto che:
il ricorso per cassazione debba essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018