Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27773 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3711-2018 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 21944/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto da E.J., cittadino *****, avverso il provvedimento di rigetto delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti richiesta dal ricorrente, essendo sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, e, nel merito, che la narrazione degli eventi, che, secondo il richiedente, avevano determinato la sua fuga dal paese d’origine, non presentasse requisiti minimi di attendibilità, nè in relazione alla sua concreta esposizione a rischi di grave danno in ipotesi di rientro in patria, nè ai fini del riconoscimento del permesso umanitario. E.J. ha proposto ricorso per tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per avere la sentenza impugnata escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

2. Il motivo è fondato.

3. Con la sentenza n. 17717 del 2018, questa Corte sulla scorta dei criteri esegetici letterale e sistematico, ha affermato il principio, cui si presta adesione, secondo cui: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.

3. Ne discende che il decreto impugnato va cassato, restando assorbiti i restanti motivi, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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