LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3794-2018 proposto da:
A.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA PRESSO LA PREFETTURA DI TORINO;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 22909/2017 del TRIBUNALE di TORINO, del 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto da A.J. cittadina nigeriana, avverso il provvedimento di rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Ha ritenuto il Tribunale che non occorresse fissare l’udienza di comparizione delle parti richiesta dalla ricorrente, essendo sufficiente l’acquisizione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale ed ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela invocata. A.J. ha proposto ricorso per tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo) si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per avere la sentenza impugnata escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.
2. Il motivo è fondato. Con la sentenza n. 17717 del 2018, questa Corte sulla scorta dei criteri esegetici letterale e sistematico, ha affermato il principio, cui si presta adesione, secondo cui: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.
3. Ne discende che il decreto impugnato va cassato, restando assorbiti i motivi secondo e terzo, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spesei al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018