LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3796-2018 proposto da:
A.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA PRESSO LA PREFETTURA UTG DI TORINO;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 22337/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto da A.B.A., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di rigetto delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato nonchè quella di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.
A.B.A. ha proposto ricorso per tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, per non avere il tribunale disposto l’audizione di esso ricorrente disattendendo la richiesta in tal senso formulata, nell’evidente presupposto che si trattasse di un adempimento facoltativo. 2. Il motivo è fondato.
3. Con la sentenza n. 17717 del 2018, questa Corte sulla scorta dei criteri esegetici letterale e sistematico, ha affermato il principio, cui si presta adesione, secondo cui: “In materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio”.
3. Ne discende che il decreto impugnato va cassato, restando assorbiti i motivi secondo e terzo, relativi al merito, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018