LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4763-2018 proposto da:
I.J.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LARA PETRACCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;
– intimati –
avverso il decreto N. R.G. 5773/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 04/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 4.1.2018, il Tribunale di Ancona, sezione specializzata per la protezione internazionale, ha rigettato il ricorso proposto da I.J.P., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di rigetto delle domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Per la cassazione, ha proposto ricorso lo straniero per quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha depositato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la nullità della pronuncia per la sua motivazione apparente, è fondato.
2. La lettura del provvedimento impugnato dà conto, diffusamente, dei presupposti per il diritto di asilo, delle condizioni generali del Paese di provenienza, ma omette di fare riferimento alle ragioni dedotte dal ricorrente, quali trascritte in ricorso. In particolare, in riferimento all’ipotesi di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) avendo egli narrato di temere la sua condanna a morte dopo una detenzione non equa, perchè accusato dell’omicidio della matrigna, il Tribunale si limita a negare la sussistenza di tale rischio, e, senza neppure vagliare la credibilità del richiedente, si limita ad affermare che lo stesso era ingiustificatamente privo di documenti.
3. Il decreto va pertanto cassato, restando assorbiti i rimanenti motivi, volti a denunciare la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; dell’art. 4, commi 3, 4 e 5 della Direttiva 2004/83/CE del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 vizio di motivazione e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 con rinvio per un nuovo esame, ed anche per la statuizione sulle spese, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018