LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29830-2017 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO N. 23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MASTRANGELO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 719/2017 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, emessa il 4/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 719 del 2017 (pubblicata il 10 maggio 2017) ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. M.A., cittadino del *****, avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 10 giugno 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., e comunicata il 16 successivo, perchè proposta con citazione anzichè con ricorso e, benchè notificato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, ma tardivamente depositato.
Il ricorrente assume (con unico mezzo) la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e art. 702-quater cod. proc. civ. in quanto, la proposizione dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel termine di legge (trenta giorni), come affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 17420 del 2017.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche, da parte del ricorrente.
Il ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017 (L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata.).
All’accoglimento del ricorso, consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Ancona, che deciderà nuovamente della controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1, sezione civile, il 16 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018