LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11134-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AMT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA I. GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE BIANCO giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7/2011 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 31/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2018 dal Consigliere Dott. DARIO CAVALLARI;
il Relatore fa presente che nel fascicolo non si rinviene copia notificata della sentenza di appello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BIANCO che ha chiesto il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Moncalieri, ha notificato alla AMT srl un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004, con il quale:
in primo luogo, era assoggettata a tassazione una posta passiva rappresentata da un debito commerciale nei confronti della F. snc Carpenteria Mecc. Di F.S., perchè considerata fittizia in quanto non movimentata nei periodi di imposta tra il 2001 ed il 2006;
inoltre, era disconosciuta la deducibilità della nota di credito n. ***** emessa in favore della Comau spa, avente come oggetto uno sconto su fatturato anno 2004 per un imponibile di Euro 30.000,00 ed Iva per Euro 6.000,00 in ragione dell’assenza di idonea documentazione che indicasse la percentuale di acquisti raggiunta la quale sarebbe stato applicato lo sconto in esame, circostanza che portava a qualificare detto sconto come erogazione liberale non deducibile, mentre l’Iva era considerata indebitamente detratta;
infine, era contestata la deducibilità delle perdite su crediti riferibili allo sconto del 30%, pari ad Euro 460.731,00, dei crediti vantati dalla AMT srl verso i clienti Itca Tools spa e Itca Produzione spa, oggetto di rinuncia parziale (al quale aggiungere Euro 21.389,00 del fondo svalutazione crediti, per un totale di Euro 482.120,00), non esistendo gli elementi certi e precisi chiesti dall’art. 101 TUIR (al riguardo, l’amministrazione finanziaria aveva rilevato che, alla chiusura del periodo di imposta 2004, non vi erano circostanze che permettessero di procedere ad una variazione in diminuzione dell’imponibile causata dall’impossibilità di esigere il credito in seguito al dissesto economico dei debitori, non essendo stata definita la posizione creditoria della società contribuente nei riguardi di quelle appartenenti al gruppo Itca, nè intrapresa alcuna azione giudiziaria).
La AMT srl ha impugnato l’avviso di accertamento davanti alla CTP di Torino che, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 9/19/2009, ha accolto il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello con atto depositato il 9 novembre 2009.
La CTR di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 7/1/2001, ha respinto l’appello.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.
La Amt srl ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve rilevarsi che, secondo l’ormai costante giurisprudenza di legittimità, la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito, a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Pertanto, qualora il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare tale declaratoria esclusivamente attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Cass., Sez. 6 – 1, n. 25070 del 10 dicembre 2010).
Sempre la giurisprudenza ha, però, ritenuto tempestivo il ricorso ove dallo stesso risulti, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la non tardività (Cass., Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10 luglio 2013).
La sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è stata esclusa, altresì, se la sentenza munita di relata di notifica risulti nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. U, n. 10648 del 2 maggio 2017).
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata, ma in atti non risulta presente la sentenza con relativa relata di notifica.
Inoltre, detta sentenza è stata pubblicata il 31 gennaio 2011, mentre il ricorso è stato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale il 18 aprile 2011, quindi oltre il termine cosiddetto breve di sessanta giorni.
2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di quella controricorrente, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre accessori ex lege e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ Sezione Civile, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018