LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina M – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. Giulia – Consigliere –
Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27470-2011 proposto da:
IMMOBILIARE LOGI SRL in persona del legale rappresentante pro temporè, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO ZUNARELLI con procura notarile del Not. Dr. M.I. in ***** rep. n. ***** del *****;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e dipende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 281/2010 della COMM.TRIB.REG. del LAZIO depositata il 21/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato LAURA ROSA per delega dell’Avvocato DEL FEDERICO che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
La C.T.P. di Roma, con sentenza del 15.12.2008, accolse il ricorso proposto da Immobiliare LO.GI. s.r.l. avverso un avviso di accertamento emesso dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma *****, con cui, a seguito di un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Palermo, era stata contestata l’indebita compensazione di una eccedenza IVA derivante dalla contabilizzazione di fatture passive relative agli anni d’imposta 2001 e 2002 e ad operazioni di compravendita immobiliare, che si assumevano simulate. L’Ufficio aveva quindi rettificato la dichiarazione presentata dalla società per l’anno 2003, accertando ai fini IRPEG un maggior reddito di Euro 84.442,00 ed una maggiore imposta di Euro 28.710,00; ai fini IRAP una maggiore imposta pari ad Euro 4.363,00; ai fini IVA, una maggiore imposta di Euro 197.140,00, irrogando la sanzione complessiva di Euro 276.256,60.
Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. di Roma, con sentenza del 21.12.2010, l’accolse, conseguentemente riformando la prima decisione e l’avviso di accertamento impugnato.
La società ricorre ora per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate non ha resistito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si denuncia “Omessa pronuncia: violazione dell’art. 112 c.p.c.” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Costituendosi in appello, la società ricorrente aveva eccepito l’assoluta genericità del gravame dell’Agenzia e la mancanza di qualsiasi censura alla sentenza di primo grado, difettando quindi la specificità dei motivi. La C.T.R. ha del tutto omesso qualsiasi esame dell’eccezione, procedendo direttamente all’esame del merito e dichiarando assorbita ogni altra argomentazione.
1.2 – Con il secondo motivo, si lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità per il mancato rilievo della genericità e per il difetto di specificità dell’appello, che non reca alcuna critica alla decisione impugnata. La società riporta in ricorso il contenuto integrale del gravame, evidenziando che in esso l’Ufficio si dilunga dapprima in una dissertazione sulla simulazione e sulla sua distinzione rispetto alla elusione, riportando poi uno stralcio del citato p.v.c., per quindi concludere – dopo aver evidenziato tutti i passaggi di proprietà degli immobili in questione e i relativi vantaggi fiscali conseguiti – di aver dimostrato l’esistenza dei fatti costitutivi della pretesa fiscale.
1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ai sensi del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente lamenta il vizio motivazionale in quanto essa ha sempre affermato che la pretesa fiscale era fondata su fatti (l’asserita simulazione dei contratti) totalmente sforniti di prova. Pertanto, a fronte dell’onere probatorio gravante sull’A.F., la C.T.R. ha da un lato ritenuto valide le argomentazioni contenute nel p.v.c. in questione (richiamate per relationem nell’avviso impugnato) e dall’altro ha rilevato che la società non aveva provato di aver presentato le dichiarazioni dei redditi ai fini IVA, così presumendo che esse erano state omesse e così non confutando gli argomenti spesi dalla società stessa a sostegno della dedotta carenza probatoria.
1.4 – Con il quarto motivo, si denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ai sensi del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si lamenta ancora il vizio di motivazione riguardo alla mancata indicazione dei vantaggi fiscali che – a seguire la tesi dell’Ufficio – la società ricorrente avrebbe conseguito, sia riguardo al rimborso dell’IVA, che alle quote di ammortamento degli immobili, tanto più che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bisconcernente le operazioni antiellisive, l’avviso di accertamento deve essere preceduto da richiesta di chiarimenti al contribuente, sui quali occorre una specifica motivazione, e che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in tema di rettifica ai fini IVA, occorre che – per le omissioni e le inesattezze dedotte in via presuntiva – l’Ufficio indichi i fatti certi posti a fondamento della presunzione. La ricorrente ha riportato, in proposito, sia gli argomenti spesi in seno al ricorso introduttivo, sia quelli richiamati nel costituirsi in appello, evidenziando che la C.T.R., a fronte di tali specifiche doglianze, ha affermato apoditticamente la simulazione delle compravendite immobiliari e la fittizietà delle fatture, senza però indicare l’iter logico seguito nella decisione. Essa avrebbe dovuto esplicitare, secondo la ricorrente, per quali ragioni ha ritenuto sussistere la detta simulazione, nonostante quanto dichiarato negli atti di trasferimento, e nonostante la regolarità delle movimentazioni contabili e finanziarie e il conseguente corretto versamento delle imposte da parte di essa società.
1.5 – Con il quinto motivo, si denuncia “omessa pronuncia: violazione dell’art. 112 c.p.c.”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si rileva che, sin dal ricorso introduttivo, la società aveva denunciato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis concernente le operazioni antielusive (v. motivo precedente), ma la C.T.P. non si è pronunciata su tale censura, ritenendola assorbita, sicchè essa era stata riproposta in appello. Anche qui, però, la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi, così incorrendo nel vizio di cui alla rubrica.
1.6 – Con il sesto motivo, infine, si denuncia “violazione di norme di diritto: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza impugnata è comunque viziata per non aver correttamente applicato la norma in rubrica, la cui violazione era stata denunciata dalla società sin dal ricorso introduttivo e riproposta in appello, come s’è detto. L’avviso impugnato, infatti, non è stato preceduto da alcuna richiesta di chiarimenti, nè esso ha conseguentemente motivato sugli stessi, evidentemente non forniti a causa di detta violazione procedurale.
2.1 – Il primo motivo è infondato.
Infatti, è noto l’insegnamento secondo cui “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame)” (Cass., Sez. 5, n 29191/2017). Il che è quanto avvenuto nel caso che occupa.
3.1 – Anche il secondo motivo è infondato.
Infatti, può dirsi ormai consolidato l’orientamento secondo cui “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass., Sez. 5, n. 364/2012; più
recentemente, Cass., Sez. 5, n. 1200/2016, nonchè Cass., sez. 5, n. 7369/2017). Peraltro, ritiene la Corte come, nell’atto d’appello dell’Agenzia, riportato in ricorso, la sentenza di primo grado sia stata sottoposta adeguatamente a critica.
4.1 – I motivi terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente, stante l’intima connessione, sono infondati.
Con essi si denuncia l’omessa motivazione su fatti decisivi, individuati, rispettivamente, nella pretesa mancanza di prove a sostegno della simulazione delle operazioni immobiliari, nonchè nella mancata indicazione delle ragioni della ritenuta simulazione, pur a fronte di quanto dichiarato negli atti di trasferimento, e nonostante la regolarità delle movimentazioni contabili e finanziarie e il conseguente corretto versamento delle imposte.
In realtà, per quanto stringata, non pare che la motivazione possa dirsi carente nel senso indicato dalla società: infatti, essa dà conto, da un lato, delle risultanze del p.v.c., e dall’altro della mancata presentazione, da parte della società, della dichiarazione annuale IVA anno 2003, nonchè della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEG e IRAP anno 2003. Per tali ragioni (esatte o meno che siano, ai fini che qui interessano), la C.T.R. ha ritenuto fondato l’accertamento dell’Ufficio, sicchè non può riscontrarsi alcun vizio motivazionale al riguardo. Del resto (e ciò vale almeno per il terzo motivo), la pretesa carenza in ordine alla valutazione delle prove attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti in cui sia configurabile la violazione dell’art. 115 c.p.c. o art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 27000/2016).
5.1 – Anche il quinto motivo è infondato.
La relativa questione (pretesa violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis), era stata denunciata col ricorso introduttivo, ed è stata riproposta dalla società nell’atto di costituzione in appello (pp. 7 e 8 dell’atto di costituzione). La censura in esame è rigettata per ragioni analoghe a quelle di cui al primo motivo, considerazioni che possono qui arricchirsi anche dell’insegnamento di Cass., Sez. 1, n. 24155/2017, secondo cui “Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto:
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia”.
Nel caso che occupa, in effetti, il passaggio all’esame del merito da parte della C.T.R. costituisce espressione di un rigetto implicito dell’eccezione in questione, sicchè anche in tal caso non pare potersi riscontrare l’omessa pronuncia.
6.1 – Quanto infine al sesto motivo, con cui si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis non v’è dubbio che l’A.F., nella specie, non abbia osservato le garanzie procedimentali ivi previste.
Tuttavia, per affermare che la C.T.R., nel rigettare implicitamente la relativa doglianza della società (v. motivo precedente), abbia violato detta norma (sulla cui imperatività si vedano Cass., Sez. 5, n. 693/2015, nonchè Cass., Sez. 5, n. 2239/2018, secondo cui “In tema d’im. poste sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, commi 4 e 5, prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite, sicchè, concorrendo detta richiesta alla valutazione del fine elusivo dell’operazione, non possono considerarsi alla stessa equipollenti l’attività svolta dai verbalizzanti e le eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica”), occorre poter affermare che, in effetti, essa sia applicabile alla fattispecie. Il che non è.
Nel caso che occupa, l’A.F. ha affermato tout court la simulazione dei contratti di compravendita in questione e, quindi, la mancata produzione di effetti ex art. 1414 c.c.. Detta simulazione è stata accertata incidenter tantum dal giudice tributario, e quindi la compravendita in questione è quantomeno inefficace nei confronti del Fisco. Ne deriva che, a parere di questa Corte, si è al di fuori dell’ambito antielusivo, di cui al citato art. 37-bis, perchè la compravendita simulata non rientra in alcuna delle operazioni elencate al comma 3 dello stesso articolo. Così stando le cose, le garanzie procedimentali di cui al ripetuto art. 37-bis non sono applicabili alla fattispecie, sicchè il motivo va respinto.
7.1 – Il ricorso è quindi rigettato. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglia della Corte di cassazione, il 19 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018