LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11495-2011 proposto da:
D.R.L., D.R.A., D.A., D.R.E. nq di eredi dell’Avvocato D.R.E.
(deceduto), elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA APUZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICO SICIGNANO giusta delega in calce;
– ricorrenti –
contro
EQUITALIA POLIS SPA;
– intimato –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 378/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 15/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato SCAROCHA per delega orale dell’Avvocato SICIGNANO che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo;
udito per il controricorrente l’Avvocato FARACI che ha chiesto il rigetto.
FATTI DELLA CAUSA 1. Il 6 marzo 2008, l’Agenzia delle Entrate, tramite Equitalia Polis spa, notificava ad D.A., D.R.A. ed a D.R.E., eredi di D.R.E., una cartella, emessa in base a ruolo reso esecutivo il 3 dicembre 2007, per il pagamento dell’Invim di cui ad un avviso di accertamento e ad un successivo avviso di liquidazione, pretesa in relazione ad un trasferimento immobiliare posto in essere dal de cuius insieme a due suoi fratelli.
2. L’avviso di accertamento del maggior valore finale dell’immobile era stato impugnato da altro condebitore e la controversia si era chiusa in primo grado con rigetto del ricorso.
3. In data 30 luglio 1997, D.A., D.R.A. ed D.R.E., unitamente ai condebitori, avevano presentato istanza L. n. 140 del 1997, ex art. 9 bis e versato all’erario la somma di Euro 9.302.000 a titolo di oblazione.
4. D.A., D.R.A. ed D.R.E. avevano impugnato l’avviso di liquidazione e la controversia si era chiusa con pronuncia di rigetto del ricorso, depositata il 20 ottobre 1997 e non impugnata.
4. D.A., D.R.A. ed D.R.E., ricorrevano alla commissione provinciale di Caserta per l’annullamento della cartella contestando la pretesa dell’Agenzia siccome avanzata oltre i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17siccome relativa ad un credito prescritto ai sensi dell’art. 2946 c.c. o estinto a seguito di adesione alla procedura di cui alla L. n. 140 del 1997, art. 9 bis; i ricorrenti sostenevano inoltre che la cartella era illegittima in quanto mancante della indicazione, indispensabile ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 del titolo della pretesa, in quanto emessa oltre i termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ed in quanto emessa senza che fosse stata data una risposta negativa all’istanza di adesione alla procedura di cui alla L. n. 140 del 1997, art. 9 bis in spregio della L. n. 241 del 1990, art. 2.
5. Il ricorso veniva rigettato sul motivo della ritenuta inesistenza di una lite pendente suscettiva di definizione L. n. 140 del 1997, ex art. 9 bis tale non potendosi considerare la lite relativa all’avviso di liquidazione successivo all’avviso di accertamento non opposto e divenuto definitivo.
6. i ricorrenti interponevano appello lamentando che i giudici di primo grado avevano deciso con esclusivo riguardo alla applicazione della L. n. 140 del 1997, art. 9 bis, erroneamente ritenendo tale applicazione preclusa per difetto dei relativi presupposti, ed avevano trascurato tutte le altre contestazioni mosse avverso la cartella; i ricorrenti aggiungevano che la cartella avrebbe dovuto essere annullata anche in quanto mancante della indicazione, indispensabile ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, del responsabile del procedimento ed in quanto emessa in violazione dell’art. 24 Cost. sotto il profilo per cui essi ricorrenti, in assenza di risposta negativa all’istanza di adesione alla procedura di cui alla L. n. 140 del 1997, art. 9 bis, facendo affidamento sul fatto che ormai nulla sarebbe stato loro richiesto, avevano ritenuto di non esercitare il loro diritto di impugnare la sentenza reiettiva del ricorso contro l’avviso di liquidazione, i ricorrenti aggiungevano altresì che, per il caso di ritenuta applicabilità della disciplina sull’imposta di registro, l’amministrazione avrebbe comunque dovuto essere dichiarata decaduta dalla possibilità di pretendere quanto richiesto con la cartella impugnata, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.
7. La commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 15 novembre 2010, rigettava l’appello in base alla seguente motivazione: “la vertenza riguarda l’accertamento Invim, sul prodromico avviso di accertamento si è formato il giudicato, pertanto non assumono rilievo le dichiarazioni integrative relative agli avvisi di liquidazione conseguenti alla definitività del prodromico avviso di accertamento valore”.
8. D.A., D.R.A. e D.R.E. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza suddetta con dodici motivi, illustrati con memoria, con i quali hanno lamentato il difetto di pronuncia su tutte le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado e riproducesti le doglianze avanzate contro la cartella.
9. L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis s.p.a. non hanno svolto difese.
10. Il ricorso è infondato relativamente ai motivi da n. 3 al n. 6: si tratta di motivi con cui i contribuenti lamentano che la commissione regionale non ha pronunciato in ordine alla applicazione, esclusa dai giudici di primo grado, della L. n. 140 del 1997, art. 9 bis, con conseguente dichiarazione di illegittimità della cartella in quanto riferita a credito venuto meno per effetto del positivo esperimento della procedura prevista da tale art.; la commissione, in realtà, ha disatteso le doglianze dei ricorrente, giustamente affermando, con la riportata motivazione che evoca il disposto dell’art. 2909 c.c., che le doglianze in parola non possono essere fatte valere nel giudizio di impugnazione della cartella, poichè la relativa questione risulta preclusa dalla decisione definitiva sull’avviso di accertamento.
10. Il ricorso è, al contrario, fondato relativamente agli altri motivi; si tratta infatti di motivi che attengono alla omessa pronuncia su doglianze relative a vizi di forma contenuto della cartella o alla prescrizione del credito portato nella cartella o alla decadenza dell’amministrazione dal potere di iscrivere e ruolo l’imposta liquidata e dal potere di notifica della cartella, tali doglianze non attengono quindi all’avviso di accertamento nè all’avviso di liquidazione la relativa questione, estranea ai giudizi inerenti all’uno e all’altro avviso, non è preclusa dalla decisione definitiva sull’avviso di accertamento; sulle ridette doglianze la commissione avrebbe dovuto pronunciarsi; la mancata pronuncia integra violazione dell’art. 112 c.p.c..
11. In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, ad eccezione che per i motivi da 3 a 6; la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rimessa alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, per nuovo esame.
11. La Commissione deciderà delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta i motivi da 3 a 6 del ricorso, accoglie gli altr, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018