LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16254-2011 proposto da:
S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI FROSINONE, AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI FROSINONE FROSINONE RISCOSSIONE SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 651/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 22/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato FARACI che SI riporta agli atti.
RITENUTO IN FATTO
S.R. impugnava la sentenza della CTR del Lazio n.651/40/10, depositata il 22.12.2010 la quale aveva rigettato l’appello proposto dallo stesso contribuente e confermato la sentenza della CTP di Frosinone. La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per la riscossione frazionata del tributo nella pendenza del giudizio avverso un avviso di accertamento Irpef e relativa addizionale afferente l’anno 2000.
La CTR confermava la decisione di primo grado non ravvisando alcuna violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 sulla riscossione frazionata del tributo anche in considerazione della circostanza che nelle more del giudizio era intervenuta una sentenza di conferma dell’accertamento da parte della commissione di primo grado.
Il contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza.
L’agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto legittima la iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 nonostante l’impugnazione dell’avviso di accertamento davanti la commissione tributaria, senza disporre la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
La censura non è fondata.
1.1. L’art. 68, che limita la possibilità di riscuotere i crediti durante la pendenza del giudizio, si riferisce ai casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo, ma presuppone che sia stata emessa una sentenza non definitiva. Risulta dallo stesso ricorso che la cartella esattoriale emessa, previa iscrizione a ruolo provvisoria dei crediti, è anteriore alla decisione di primo grado. Vale nella fattispecie, allora, il principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 13/05/2003; id. n. 12791 del 2011), secondo cui il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest’ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2 (relativo anch’esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del medesimo art. 15, comma 1 il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi (Cass.15165/2016).
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare lamenta il contribuente che la CTR avrebbe omesso ogni esame della richiesta di sospensione necessaria del processo, essendo pendente il ricorso avverso l’avviso di accertamento posto a base del ruolo impugnato e l’esame sui vizi della cartella impugnata.
2.1. La censura è inammissibile.
A prescindere dalla osservazione che il vizio lamentato avrebbe dovuto essere denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il motivo è carente sotto il profilo della specificità, in quanto formulato in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che ha codificato il principio di autosufficienza. Il ricorrente non ha riprodotto nè ha indicato in quali atti processuali siano state formulate le eccezioni e le domande non esaminate dal giudice.
Secondo l’insegnamento costantemente impartito da questa Corte nel ricorso devono essere presenti tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 15952 del 2007).
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.000,00 oltre alle spese prenotate a debito e al rimborso delle spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018