Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.27806 del 31/10/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8390-2012 proposto da:

SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA AGRIGENTO in persona del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO STUDIO LEGALE PIERGROSSI BIANCHINI EUGRSMESS, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANZULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO CATUARA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 63/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SANINO per delega dell’Avvocato CATUARA che si riporta agli atti.

RITENUTO IN FATTO

Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.) ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 63/30/11 depositata il 19.4.2011 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato la decisione di primo grado; quest’ultima aveva accolto l’originario ricorso del contribuente P.R. avverso un preavviso di fermo amministrativo, fondato su cartelle di pagamento.

La CTR ha ritenuto che il preavviso di fermo fosse atto autonomamente impugnabile e il concessionario non aveva fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento.

Nei confronti della suddetta pronuncia Riscossione Sicilia s.p.a. propone ricorso per cassazione, notificato in data 20.3.2012, sulla base di cinque motivi.

Il contribuente non ha spiegato difese.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto irrituale la produzione in appello dei documenti atti a dimostrate la regolare notifica delle cartelle di pagamento senza che fosse stata fornita la prova che la mancata produzione nel giudizio di primo grado derivasse da causa non imputabile.

2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deduce in particolare che non fosse necessario la notifica del preventivo avviso di cui all’art. 50, comma 2 prescritto solo per l’esecuzione forzata.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non essendo prevista alcuna nullità nel caso in cui l’atto impositivo non contenga indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e l’autorità competente.

4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 sulla mancata notifica delle cartelle di pagamento. Lamenta in particolare che ha errato la CTR ad annullare il preavviso di fermo sul presupposto della mancata notifica delle cartelle di pagamento.

5.Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omesso esame della eccezione di inammissibilità del ricorso sulla impugnabilità della comunicazione preventiva di fermo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi uno e quattro possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.

Essi sono fondati.

6.Costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello in base al quale nel processo tributario di appello, la produzione di nuovi documenti, indipendentemente dall’impossibilità dell’interessato di produrli in primo grado per causa a lui non imputabile, non incontra alcun limite (ex multis: Cass. 13/05/2015, n. 9734).

Ne consegue che ha errato la CTR a non esaminare i documenti e ad annullare l’atto impositivo sul presupposto che non potesse essere esaminata la documentazione offerta sulla notifica delle cartelle di pagamento.

7. L’accoglimento dei motivi di ricorso 1 e 4 rende inammissibili gli altri perchè riproponibili nel giudizio di rinvio.

La sentenza deve essere quindi cassata e rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per esaminare i documenti relativi alla notifica delle cartelle di pagamento poste a base del fermo ed eventualmente le altre eccezioni relative alla legittimità del fermo. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi uno e quattro; dichiara inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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