LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13755/11 R.G. proposto da:
Unicredit s.p.a., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Escalar e dall’avv. Livia Salvini, presso cui è
elettivamente domiciliata in Roma al viale Giuseppe Mazzini n.11;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e Equitalia Nomos S.p.A., in persona del I.r.p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n.65/2/11 emessa in data 9/3/2011 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sezione 2, depositata in data 25/3/2011 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 18/9/2018 dal Consigliere Dr. Andreina Giudicepietro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale ed incidentale, in subordine rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale;
udito l’avvocato Gabriele Escalar per la Unicredit s.p.a..
FATTI DI CAUSA
1. La fattispecie in esame tare origine da due avvisi di accertamento, emessi dall’Ufficio delle imposte dirette di Torino nel 1999 nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Torino s.p.a., con i quali l’Ufficio rettificò, per gli anni 1992 e 1993, il reddito imponibile dichiarato dalla contribuente ai fini dell’ILOR, disconoscendo la spettanza dell’esenzione da detta imposta prevista, in favore degli istituti di credito, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 21 per le quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell’utile di bilancio per metà del loro ammontare.
2. La Commissione tributaria regionale del Piemonte confermò, nel 2001, la legittimità del recupero ed avverso tale sentenza la contribuente (nel frattempo fusa per incorporazione in Unicredito Italiano s.p.a., poi Unicredit s.p.a.) propose, nell’ottobre 2002, ricorso per cassazione, facendo valere il giudicato esterno formatosi, a seguito di sentenza della CTP di Torino del 27 ottobre 2000, su analogo accertamento relativo all’anno 1994.
3. Con sentenza n. 11084/2008 del 7 maggio 2008, la Cassazione, investita del ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte del 2001, affermava la legittimità degli avvisi di accertamento volti al recupero ai fini Ilor per le annualità 1992 e 1993. Sulla base di tale pronuncia l’Ufficio iscriveva le somme a ruolo e, nel 2009, notificava una nuova cartella di pagamento alla Unicredit S.p.A..
4. Nel presente giudizio, relativo all’impugnativa di tale ultima cartella di pagamento, l’Unicredit s.p.a.. ricorre con sette motivi avverso l’Agenzia delle Entrate s.p.a. per la cassazione della sentenza n.65/2/11 emessa in data 9/3/2011 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sezione 2, depositata in data 25/3/2011 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la pretesa tributaria in forza della sentenza della Cassazione n. 11084/2008, che aveva definitivamente statuito in ordine alla legittimità degli avvisi di accertamento posti a base della cartella di pagamento.
5. A seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ed avanza ricorso incidentale, chiedendo dichiararsi fondata la pretesa tributaria in forza della formazione del giudicato sul punto.
Equitalia Nomos è rimasta intimata.
Con la memoria ex art. 378 c.p.c., la banca ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La ricorrente ha dedotto e documentato di avere presentato il 21/4/2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito dalla L. n. 225 del 2016, e di aver pagato in un’unica soluzione l’intero importo dovuto ai fini della definizione.
Ha depositato, quindi, rituale atto di rinuncia al ricorso, notificato a controparte, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, mentre l’Agenzia delle Entrate, controricorrente, nonchè ricorrente in via incidentale, non è comparsa in udienza.
1.2. Deve, quindi, dichiararsi l’estinzione del giudizio in relazione al ricorso principale; il ricorso incidentale, a sua volta, deve dichiararsi inammissibile, poichè l’Amministrazione è parte integralmente vittoriosa nel precedente grado di giudizio e non ha alcun interesse alla cassazione della sentenza impugnata, in assenza di accoglimento del ricorso principale;
1.3. Sussistono le ragioni di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (cfr. Cass. Sent. N. 10198/18).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta adesione alla definizione agevolata disciplinata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito in L. n. 225 del 2016, limitatamente al ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018